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F-Gas: estesa al 30 ottobre 2020 la validità dei certificati di persone e imprese

4 minuti di lettura
12 Maggio 2020 Stampa

A seguito della conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, sulla G.U. del 29 aprile, è stato modificato il testo dell’articolo 103, che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il comma 2, nella versione modificata, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, pertanto il Ministero dell’Ambiente, con una ulteriore circolare esplicativa datata 8 maggio, ha precisato che i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Quindi, ad oggi, fino al 30 ottobre 2020.
 
Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati. 
A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno visibili nella “Sezione C > Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.
 

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Lunedì 23 marzo il Ministero dell’Ambiente ha emesso una circolare in cui viene precisato che le certificazioni personali e quelle aziendali, di cui agli articoli 7 e 8  del DPR 146/2018 (Nuovo Regolamento F-Gas ndr.), con scadenza ricadente nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020, mantengono la validità fino al 15 giugno 2020.
considerazione della grave situazione determinata dall’emergenza sanitaria in atto, infatti, il Decreto legge 17 marzo 2020, n°18, cosiddetto “Cura Italia” (leggi qui) ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile; in particolare l’articolo 103 comma 2 prevede che:

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Le imprese che possono continuare a lavorare 

Ricordiamo che il DPCM 22 marzo (leggi qui) ha riportato tra le attivitá essenziali contenute nell’Allegato 1 del decreto, anche quelle riferite al codice Ateco 43.2: “Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni, intendendo consentite”, previo rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza, tutte le attivitá impiantistiche necessarie allo svolgimento delle altre attività essenziali e, piú in generale, tutta l’attività manutentiva degli impianti.

Per questo gli addetti e le imprese che operano nel settore della refrigerazione e del condizionamento e svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, che sono autorizzati ad operare solo in presenza di certificazione personale e aziendale in corso di validità –  la prima di durata 10 anni, la seconda di 5 (assolte le dovute verifiche di mantenimento annue) – per quanto previsto nel Decreto legge “Cura Italia”, e precisato nella circolare ministeriale sopra riportata,  possono continuare ad operare regolarmente fino al 15 giugno, pur in presenza di certificati scaduti o in scadenza nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020.

Saranno gli Organismi di certificazione, attraverso una procedura messa a disposizione da Unioncamere, a comunicare – senza ulteriori oneri per adetti e imprese – il prolungamento della validità dei certificati. A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale www.fgas.it, in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, resteranno visibili nella “Sezione C – Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate ” del citato Registro.

Per maggiori informazioni

Letizia Budri
categoria Impianti Lapam
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