A seguito della conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, sulla G.U. del 29 aprile, è stato modificato il testo dell’articolo 103, che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.
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Lunedì 23 marzo il Ministero dell’Ambiente ha emesso una circolare in cui viene precisato che le certificazioni personali e quelle aziendali, di cui agli articoli 7 e 8 del DPR 146/2018 (Nuovo Regolamento F-Gas ndr.), con scadenza ricadente nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020, mantengono la validità fino al 15 giugno 2020.
considerazione della grave situazione determinata dall’emergenza sanitaria in atto, infatti, il Decreto legge 17 marzo 2020, n°18, cosiddetto “Cura Italia” (leggi qui) ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile; in particolare l’articolo 103 comma 2 prevede che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Le imprese che possono continuare a lavorare
Ricordiamo che il DPCM 22 marzo (leggi qui) ha riportato tra le attivitá essenziali contenute nell’Allegato 1 del decreto, anche quelle riferite al codice Ateco 43.2: “Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni, intendendo consentite”, previo rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza, tutte le attivitá impiantistiche necessarie allo svolgimento delle altre attività essenziali e, piú in generale, tutta l’attività manutentiva degli impianti.
Per questo gli addetti e le imprese che operano nel settore della refrigerazione e del condizionamento e svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, che sono autorizzati ad operare solo in presenza di certificazione personale e aziendale in corso di validità – la prima di durata 10 anni, la seconda di 5 (assolte le dovute verifiche di mantenimento annue) – per quanto previsto nel Decreto legge “Cura Italia”, e precisato nella circolare ministeriale sopra riportata, possono continuare ad operare regolarmente fino al 15 giugno, pur in presenza di certificati scaduti o in scadenza nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020.
Saranno gli Organismi di certificazione, attraverso una procedura messa a disposizione da Unioncamere, a comunicare – senza ulteriori oneri per adetti e imprese – il prolungamento della validità dei certificati. A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale www.fgas.it, in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, resteranno visibili nella “Sezione C – Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate ” del citato Registro.
Per maggiori informazioni
Letizia Budri
categoria Impianti Lapam
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