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F-Gas: i chiarimenti del Ministero su controlli periodici e comunicazione tramite banca dati

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14 Aprile 2020 Stampa

A seguito della conversione in legge del Decreto "Cura Italia", sulla G.U. del 29 aprile, è stato modificato il testo dell'articolo 103, che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il comma 2, nella versione modificata, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, pertanto il Ministero dell'Ambiente, con una ulteriore circolare esplicativa datata 8 maggio, ha precisato che i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Quindi, ad oggi, fino al 30 ottobre 2020.
 
Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati. 
A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all' articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno visibili nella "Sezione C > Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate" del citato Registro.

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Dopo la circolare del 23 marzo, in cui venivano prorogati i termini di validità delle certificazioni personali e aziendali in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, al 15 giugno p.v. (leggi qui) lunedì 6 aprile il Ministero dell’Ambiente, con una ulteriore circolare, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di effettuazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti f-gas e ai termini per la comunicazione tramite banca dati nazionale f-gas, a seguito delle disposizioni dell’articolo 103, coma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, il "cosiddetto Cura Italia" (leggi qui

I chiarimenti del Ministero 

Viene chiarito che, in caso di scadenza dei termini per i controlli obbligatori sulle apparecchiature (previsti all’articolo 4 del Reg. UE 517/2014) nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati, salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza delle condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione tramite Banca Dati F-Gas dei controlli periodici delle perdite sulle apparecchiature, è precisato che la decorrenza di detti termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, pertanto riprende a decorrere dal 16 aprile 2020. I controlli obbligatori realizzati dal 23 febbraio al 15 aprile dovranno quindi essere caricati in Banca Dati entro il 15 maggio p.v.

È anche previsto che, nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. Cura Italia, il contenuto della circolare dovrà intendersi automaticamente riferito a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.

Per maggiori informazioni

Letizia Budri
categoria Impianti Lapam
[email protected]

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