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Giardinieri e Vivaisti – Formazione obbligatoria per i conduttori di attrezzature di lavoro

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25 Maggio 2015 Stampa

Come Gruppo Giardinieri e dopo avere ricevuto diverse segnalazioni, abbiamo intenzione di promuovere dei corsi per i conduttori di attrezzature da lavoro e vi chiediamo un riscontro sulle vostre esigenze (numeri di addetti e tipologia di corso) per potere organizzare aule numerose al fine di ottimizzare i costi, eventualmente organizzando in azienda suddetti corsi.

Vogliamo ricordarvi che il D.lgs. 81/08 e smi, all’ art. 73, comma 5, prevede che con un Accordo Stato-Regioni, si individuino le attrezzature di lavoro per la cui conduzione è necessaria una specifica abilitazione, nello stesso atto devono essere compresi gli argomenti, la durata e le modalità per lo svolgimento della formazione degli operatori che consenta questa abilitazione.

Tale accordo è stato sottoscritto in data 22 febbraio 2012 ed è entrato in vigore trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi il 12.03.2013.

Nello stesso Accordo sono stati previsti, all'art. 12 dell'Accordo (norme transitorie), ulteriori 24 mesi entro i quali i Datori di Lavoro degli operatori che utilizzano attrezzature e i Lavoratori Autonomi, se in grado di dimostrare una qualsiasi formazione pregressa *, potranno effettuare o perfezionare i corsi con le nuove modalità.

* L'obbligo di effettuare la formazione specifica per le attrezzature pericolose come muletti, piattaforme elevabili, gru, ecc. era già previsto dall'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, e quindi dal 1996.

Le attrezzature per le quali è richiesta una specifica formazione sono:

– piattaforme di lavoro mobili elevabili
– gru per autocarro
– gru a torre
– carrelli elevatori
– gru mobili
– trattori agricoli o forestali
– macchine movimento terra
– pompe per calcestruzzo
– segnaletica stradale provvisoria

È stata emanata dal Ministero del lavoro la circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo nel Comparto Agricolo. E' il caso di evidenziare che al punto 9.4 dell’Accordo, si specifica che i lavoratori del Settore Agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni possono frequentare esclusivamente i corsi di aggiornamento di 4 ore entro il 12 marzo 2017 (e quindi non il corso base di 8 ore che prevede anche la parte pratica). Tale deroga si applica solo gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature individuate nell’Accordo e sopra riportate.

Detto ciò, si ribadisce che questo tipo di procedura si rivolge ESCLUSIVAMENTE all'imprenditore agricolo così come definito dall'Art. 1. – D.L.vo 18 maggio 2001, n.228.

Si deduce quindi che chi svolge attività conto terzi e/o spalatura neve ricade nell'obbligo di formazione immediata senza nessuna deroga.

Per concludere è necessario ricordare che i lavoratori assunti dopo il 12 marzo 2013, che non dispongono di esperienza biennale documentata o di crediti formativi o che vengono incaricati per la prima volta all’interno dell’azienda all'utilizzo delle attrezzature sopraelencate dovranno effettuare il corso completo prima di condurre le stesse.

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