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I rifiuti da demolizione

31 Gennaio 2019 Stampa

I rifiuti derivanti da attività di demolizione sono rifiuti speciali (ex art. 184, co. 3, lett. b), T.U.A.

Sono i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Il settore delle costruzioni fa un uso intenso delle risorse naturali generando forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento della materia prima, che non è illimitata. Il problema può essere in parte contenuto mediante la minimizzazione della produzione dei rifiuti, ossia l’uso razionale e disciplinato delle materie disponibili e l’incentivazione del recupero dei rifiuti prodotti.

I rifiuti da costruzione e demolizione nell’elenco europeo dei rifiuti sono individuati dalla classe 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI).

In particolare dalle seguenti sottoclassi:

1701 – cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

1702 – legno, vetro e plastica

1703 – miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

1704 – metalli (incluse le loro leghe)

1705 – terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

1706 – materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

1708 – materiali da costruzione a base di gesso

1709 – altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

La seguente tabella mostra la composizione media del rifiuto da costruzione e demolizione prodotto in Italia

Materiale da costruzione e demolizione % in peso:

– Calcestruzzo (CLS) non armato 10%

– Calcestruzzo (CLS) armato 20%

– Laterizio 50%

– Asfalti 5%

– Scavi 6%

– Legno, carta, plastica. 2,5%

– Metallo 3%

– Varie 3,5

Il produttore dei rifiuti da demolizione: il titolare della ditta che esegue i lavori di demolizione o il proprietario dello stabile demolito

Secondo, il Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”, la responsabilità dello smaltimento dei rifiuti edili ricade sul produttore delle macerie, che nella maggior parte dei casi corrisponde con l’impresa edile incaricata della costruzione o della demolizione. Il Testo Unico dell’ambiente, infatti, definisce il produttore come “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”.

Di conseguenza, spetterà all’impresa la corretta gestione dell’iter per lo smaltimento, che prevede un deposito temporaneo in cantiere in aree delimitate o in cassoni mobili (regolato dalla normativa, con tempistiche definite limitate, per volumi non superiori a 30 mc e con massimo 10 rifiuti classificati come pericolosi), la comunicazione all’albo dei gestori ambientali, l’identificazione dei rifiuti e il corretto trasporto ad un centro di raccolta e smaltimento autorizzato. Lo smaltimento di questi rifiuti, inoltre, può essere gestito esclusivamente dalle imprese correttamente iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, motivo per cui un’impresa edile o un soggetto privato possono decidere di delegare a imprese competenti e specializzate l’impegno dello smaltimento.

Invece, per quanto concerne l’identificazione dei rifiuti accennata prima, si tratta della compilazione di un apposito formulario (FIR – Formulario di identificazione dei rifiuti, previsto solo per quantità di macerie superiori ai 30 kg al giorno) in cui devono essere specificati l’origine delle materie, la tipologia di rifiuti, la quantità che si trasporta, l’impianto di smaltimento di destinazione e il tragitto eseguito durante la fase di trasporto.

Come recuperarli

L’impianto di recupero dei rifiuti da C&D dovrebbe essere in grado di suddividere il materiale in ingresso fondamentalmente in tre flussi:

– materiale lapideo nuovamente utilizzabile (95%);

– frazione metallica (0,1 %);

– frazione indesiderata (carta, plastica, legno, impurezze, ecc).

 

Gli impianti possono essere fissi o mobili. Il valore economico del materiale riciclato aumenta con la qualità del prodotto, che a sua volta dipende dalla qualità del rifiuto in ingresso.

Le fasi necessarie per ottenere un prodotto di buona qualità sono:

– controllo di qualità del materiale in ingresso;

– preliminare separazione della frazione fine, che non viene addotta alla frantumazione;

– riduzione granulometrica (frantumazione);

– separazione dei metalli;

– raffinazione;

– rimozione della frazione leggera.

 

La fase critica dell’intero processo è la frantumazione. Gli elementi più negativi di impatto sull’ambiente sono la produzione di polveri e le emissioni sonore.

In tutte le fasi del processo vanno pertanto adottate opportune misure di contenimento delle polveri e del rumore.

Mediante il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione è possibile produrre un materiale che può sostituire la materia prima vergine almeno per gli usi meno nobili quali la realizzazione di:

– sottofondi stradali ossia la parte sottostante la pavimentazione stradale, la quale deve essere protetta dall’azione dell’acqua e del gelo;

– sottofondi per capannoni industriali;

– sovrastruttura stradale;

– recupero ambientale ossia per la restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici;

– piazzali.

L’utilizzo di questi materiali nel settore edile incontra al momento alcuni ostacoli.

Le caratteristiche prestazionali dei materiali recuperati dai rifiuti C&D

Nel D.M. 5/2/98 come modificato dal Decreto 5/4/06 n. 186 sono contenute tutte le indicazioni per lo svolgimento dell’attività di recupero in regime semplificato dei rifiuti da costruzione e demolizione. In particolare, al punto 7.1.4, sono specificate quali possano essere le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 15/7/2005 n. 5205.

La Circolare 15/7/05 n. 5205 recante “Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 Maggio 2003 n. 203”, è stata emanata per l’applicazione, relativamente al settore edile, stradale e ambientale, del D.M. 8/5/2003 n. 203 sul Green Public Procurement (GPP) che prevede l’obbligo di copertura del fabbisogno annuale di manufatti e beni da parte degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, con una quota di materiali riciclati non inferiore al 30% (importo annuo). Tale obbligo è rivolto anche alle opere pubbliche e si impone alle P.A. di prevedere, nei capitolati d’appalto, l’impiego di materiali riciclati.

Tuttavia l’obbligo si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del riciclaggio hanno prestazioni conformi rispetto ai materiali realizzati a partire da materiali vergini.

Le caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati sono definite in maniera differente a seconda delle destinazioni d’uso, di seguito elencate e identificate con lettera C e numero progressivo, nell’ allegato C della Circolare 15/7/05 n. 5205:

C1: corpo dei rilevati;

C2: sottofondi stradali;

C3: strati di fondazione (delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali);

C4: recuperi ambientali, riempimenti, colmate;

C5: strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante, ecc..

 

I parametri che danno maggiori problemi e influenzano la qualità dei prodotti finali sono:

– qualità dei fini (si valuta mediante l’Equivalente in sabbia): presenza di fini dannosi, tipo limi e argille, responsabili di comportamenti plastici della miscela;

– indice di forma: presenza di granuli allungati;

– resistenza a frammentazione (prova Los Angeles): presenza di elementi teneri, quali ad es. i laterizi, parametro importante per la determinazione della variabilità della granulometria del materiale riciclato.

 

 

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