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Il Decreto Rilancio e le novità del superbonus 110%

Il lungo iter di conversione in legge del decreto n° 34 del 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio (leggi qui il nostro speciale dedicato ndr.), destinato a terminare entro il 18 luglio, reca modifiche sostanziali alla disciplina del superbonus al 110%, delineata rispettivamente agli articoli 119 per gli interventi a detrazione maggiorata e 121, per le specifiche opzioni di fruizione dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.

Le novità

Le principali novità apportate all’articolo 119 durante l’esame in V Commissione della Camera (bilancio, tesoro, programmazione ndr.) investono molteplici aspetti dell’agevolazione, tra cui:

  • l’estensione dell’incentivo ai lavori realizzati dagli Enti del Terzo settore e dalle Asd e Ssd per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi;
  • l’eliminazione della previgente causa di esclusione specifica del superbonus del 110% all’effettuazione di interventi di ecobonus su edifici monofamiliari abitazioni secondarie del contribuente, con riconoscimento dell’agevolazione per le spese di riqualificazione energetica su due unità immobiliari;
  • l’esclusione degli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • la proroga al 30 giugno 2022 per i soli interventi effettuati su immobili Iacp;
  • l’inclusione, nei limiti stabiliti per l’ecobonus, degli interventi di demolizione e ricostruzione;
  • l’ammissibilità alla detrazione degli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici congiuntamente all’effettuazione di un intervento sismabonus agevolabile;
  • l’abbassamento dei limiti di spesa per alcuni interventi ecobonus originariamente previsti dal Decreto e la rimodulazione in misura inversamente proporzionale al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Ricordiamo che per una più approfondita conoscenza delle modifica sopra elencate, occorrerà attendere il testo definitivo della norma, dopo la conversione in legge.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni e chiarimenti relativi alle misure contenute nel DL n° 34, si invita a contattare le nostre sedi di riferimento, tramite mail o telefono. 
Qui l’elenco completo con tutti i riferimenti delle nostre sedi 

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