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Regione Emilia Romagna ha aggiornato la disciplina relativa alla tenuta dell’Albo Regionale delle imprese forestali

1 Agosto 2022 Stampa

Con Deliberazione n. 1001 del 20/06/2011 (in allegato), la Giunta della regione Emilia-Romagna ha aggiornato la disciplina relativa alla tenuta dell’Albo Regionale delle imprese forestali tenendo conto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 4470 del 29 aprile 2020.

Per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali, in relazione alla forma giuridica e alle capacità tecnico professionali e operative, le imprese forestali sono distinte nelle categorie che trovate di seguito.

Categorie con valenza regionale

  • Ar – Imprese, anche individuali, che svolgono attività forestali in via continuativa o prevalente;
  • Br – Imprese, anche individuali o cooperative, che occupano, anche a tempo determinato, almeno 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano in via continuativa o prevalente attività forestali nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore (tale categoria sarà in essere fino al 31/12/2022, successivamente le imprese che risulteranno ancora iscritte nella categoria B con valenza regionale manterranno comunque l’iscrizione all’Albo, ma verranno automaticamente trasferite nella categoria A con valenza regionale);
  • Cr – Imprese agricole (articolo 2135 del Codice civile) iscritte all’anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con azienda ubicata in Emilia-Romagna, che operano in ambito agricolo e forestale.

Categorie con valenza nazionale

  • An – Imprese, anche individuali, che svolgono attività forestali in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470 del 29 aprile 2020;
  • Bn – Imprese, anche individuali o cooperative, che occupano almeno 3 addetti o soci/lavoratori, che svolgono le attività forestali in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto n. 4470/2020;
  • Cn – Imprese agricole con azienda ubicata in Emilia-Romagna che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto n. 4470/2020.

Requisiti per l’iscrizione alle categorie dell’Albo Imprese Forestali

A prescindere dalla categoria, l’iscrizione all’Albo è riservata agli operatori economici che soddisfano i seguenti requisiti generali:

  • Iscrizione al Registro Imprese dal quale risulti che l’impresa svolge un’attività prevalente o secondaria afferente alla categoria Ateco «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice Ateco 02);
  • possesso di una dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite.

L’iscrizione alle categorie con valenza regionale A e C è riservata agli operatori economici che, oltre ai requisiti generali sopra richiamati, sono in possesso di capacità tecnica-professionale dimostrata tramite idonea documentazione comprovante l’attività svolta nel settore forestale nei 5 anni precedenti l’iscrizione ovvero attraverso il conseguimento da parte di almeno un soggetto, titolare o dipendente, dell’Unità di Competenza Taglio, allestimento del legname, facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale. Nel caso in cui la l’operatore per cui è certificata la formazione sia un dipendente, non è richiesto che questo sia assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

A seguito della approvazione della Deliberazione n. 1001 del 20 giugno 2011, non è più possibile l’iscrizione nella categoria con valenza regionale B. Le imprese che successivamente al 31 dicembre 2022 risulteranno ancora iscritte in tale categoria manterranno comunque l’iscrizione all’Albo, saranno automaticamente trasferite nella categoria A.

L’iscrizione alle categorie nazionali (An, Bn e Cn) è riservata agli operatori economici che, oltre i requisiti generali sopra richiamati, soddisfano i seguenti requisiti:

  • le imprese non devono essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • non devono aver riportato, nel corso dei 3 anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
  • le imprese non devono aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori a 30.000 euro;
  • esse devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
  • l’accesso alle categorie An e Cn è consentito a imprese, anche individuali, in cui il titolare, o almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite attraverso il conseguimento dell’Unità di Competenza Taglio, allestimento del legname, facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale o il conseguimento di titolo equivalente codificato da altre regioni o dalle province autonome;
  • per l’iscrizione nella categoria Bn è necessario possedere una maggiore capacità tecnica professionale dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un addetto in possesso della certificazione della qualifica di Operatore forestale, ottenuta al termine del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e di almeno due addetti in possesso della certificazione dell’Unità di Competenza Taglio, allestimento del legname, facente parte del medesimo percorso formativo. Almeno uno dei soggetti per i quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari o un dipendente assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
  • l’iscrizione nella categoria Cn è riservata alle Imprese agricole iscritte all’anagrafe delle aziende agricole e in possesso di partita IVA, con azienda ubicata in Emilia-Romagna.

Effetti dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali: differenze e analogie

Di seguito si riepilogano in maniera sintetica le analogie e le differenze in termini di benefici/opportunità derivanti dalla scelta di iscriversi alle categorie con valenza regionale piuttosto che alle categorie con valenza nazionale.

Esonero dall’iscrizione al registro

Le imprese iscritte nelle categorie a valenza nazionale (An, Bn, Cn) sono automaticamente esonerate dall’obbligo di iscrizione al Registro Imprese Legno di cui al Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2021. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di iscrizione, le imprese stesse, in fase di iscrizione a una delle categoria a valenza nazionale, dovranno fornire le seguenti informazioni:

  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  • dati anagrafici del legale rappresentante;
  • quantitativi e tipologia del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell’allegato al Regolamento stesso, con riferimento a quanto avvenuto nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione, distinguendo per regione italiana o nazione
    estera di origine e di provenienza e, indicando le quantità annuali commercializzate secondo le seguenti classi:
    • minore di 100 metri cubi per anno;
    • da 101 a 500 metri cubi per anno;
    • da 501 a 1000 metri cubi per anno;
    • da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
    • maggiore di 2000 metri cubi per anno.

In alternativa, le imprese stesse dovranno dichiarare che non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all’UE di legno o di prodotti da esso derivati. In quest’ultimo caso la Regione non comunicherà i dati dell’impresa forestale all’Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR.

Per poter poi effettuare legittimamente un’attività commerciale di immissione sul mercato di legno o di prodotti da esso derivati, l’impresa dovrà comunicare alla Regione la modifica della precedente previsione o, in alternativa, dovrà provvedere autonomamente ad iscriversi al Registro Imprese Legno.

Esclusioni dall’obbligo di iscrizione

L’iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali non è necessaria nei seguenti casi:

  • per attività in ambito forestale che non comportino il taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco;
  • per l’esecuzione di interventi forestali effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni su terreni boscati in gestione alla propria azienda;
  • per i tagli negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve;
  • per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell’esercizio del proprio diritto di legnatico;
  • per le cure colturali, gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto ed il recupero alla coltivazione dei castagneti;
  • per tagli di autoconsumo (fino a 250 quintali e comunque nel limite massimo di 5.000 metri quadrati l’anno) e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate;
  • per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali.

Procedimento per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali

La domanda di iscrizione all’Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti a seconda della categoria, deve essere presentata alla Regione utilizzando la modulistica reperibile all’interno della Sezione Ambiente del portale della Regione Emilia-Romagna.

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