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IMPRESE FEMMINILI: GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

4 minuti di lettura
17 Marzo 2015 Stampa

Il Fondo Centrale di Garanzia è lo strumento che lo Stato italiano mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese per favorire l'accesso a finanziamenti bancari per investimenti e per liquidità finalizzati all'attività di impresa.
gestione dello strumento è affidata al Mediocredito Centrale S.p.A (MCC), che opera sulla base delle direttive impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Fondo di Garanzia concede una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti erogati da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari alle PMI.
Fondo Centrale di Garanzia ha previsto una Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” riservata alle imprese a prevalente partecipazione femminile.

Beneficiari
, Piccole e Medie imprese femminili così come definite dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni:
. società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne
. società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne
. imprese individuali gestite da donne.
ammissibili le imprese rientranti nei settori Ateco 2002 individuati nella Circolare n. 674 del 23/10/14.

Operazioni finanziarie ammissibili
ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione alle tipologie di operazioni di seguito indicate:
rna) Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
) Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
) Operazioni sul capitale di rischio;
) Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
) Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
) Altre operazioni finanziarie;
) Operazioni di sottoscrizione di mini bond.
’ambito delle Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle Altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
– operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento delle spese per il personale, ecc.;
– operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
– operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l’applicazione di un tasso d’interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione;
– operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività “caratteristica” dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.). Non sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni di fideiussione connesse all’attività “non caratteristica” dell’impresa;
– operazioni a fronte di investimento;
– Prestiti partecipativi;
– Finanziamenti a medio – lungo termine.

Agevolazione
imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e in particolare quali la possibilità di prenotare direttamente la garanzia, la priorità di istruttoria e di delibera
l'esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo.
 

Valutazione di ammissibilità
imprese femminili che hanno iniziato la propria attività da oltre tre anni dalla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo vengono valutate sulla base degli ultimi due bilanci approvati secondo modelli di scoring predefiniti.
nuove imprese femminili (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo):
– sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
– sono ammissibili solo se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione, non sono inferiori al 25% dell’importo del programma di investimento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale).

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