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Incentivo Digitalizzazione rivolto alle strutture Ricettive e Alberghiere – scadenza spese 2015

7 minuti di lettura
15 Dicembre 2015 Stampa

Per sostenere la competitività del turismo italiano, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), è intervenuto puntando sulla digitalizzazione del settore.

A tal fine, per i periodi d'imposta  2015 e 2016, agli esercizi ricettivi (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.), singoli o aggregati, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti volti a sviluppare la digitalizzazione della struttura.

Il credito è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 12.500, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di risorse stanziate a tal fine, ovvero 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016 Il credito d'imposta é ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

 

In cosa consiste il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, introdotto dal decreto cultura e turismo?

Il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), per incentivare il turismo italiano, ha introdotto, all'art. 9, un credito d'imposta per gli esercizi ricettivi (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.), singoli o aggregati, nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti volti a sviluppare la digitalizzazione della struttura.

Questa misura, in sede di conversione in legge del decreto, è stata anche estesa alle agenzie di viaggi ed ai tour operator specializzati nel turismo "incoming", per una quota complessivamente non superiore al 10% delle risorse stanziate. Il credito d'imposta è riconosciuto per i periodi d'imposta 2015 e 2016.

Il credito è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 12.500 nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di risorse stanziate a tal fine, ovvero 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Il credito d'imposta é ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

     

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 9 del D.L. n. 83/2014 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese (articolo 109, comma 5, del Tuir).

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 con invio esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

L'agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa europea per gli aiuti de minimis (di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013). Si ricorda che la disciplina “de minimis” esenta dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea gli aiuti di Stato di modesta entità. Per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020 il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere dallo Stato nell’arco di un triennio è pari a € 200.000 complessivi (fermo restando i limiti di stanziamento previsti dal Decreto cultura).

Infine, il credito d'imposta in parola è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le medesime voci di spesa.

   

Soggetti ammissibili

Le imprese del settore turismo interessate dal credito d'imposta per la digitalizzazione introdotto dal Decreto cultura e turismo sono, come definito dal D.M. 12.02.2015, quelle che svolgono attività rientranti nella Divisione 55 (Alloggio) della classificazione ATECO 2007. Si tratta di:

esercizi ricettivi singoli:

  1. struttura alberghiera aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici: alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, nonché le strutture individuate dalle specifiche normative regionali;
  2. struttura extra-alberghiera: affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

–  esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari:

  1. aggregazione, nella forma di consorzio, delle reti d’impresa, delle A.T.I. e organismi o enti similari, di esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. In questo caso il destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio ricettivo singolo componente l’aggregazione;

agenzie di viaggi e tour operator specializzati nel turismo "incoming", appartenenti rispettivamente alla divisione 79.11.00 e 79.12.00 della classificazione ATECO 2007. Tali imprese possono chiedere il riconoscimento del credito d’imposta solo qualora, applicando lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e successive modificazioni, risultino appartenere, per l’anno finanziario di cui chiedono il credito d’imposta, al cluster 10 Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al predetto Decreto. A tali imprese è riservato non più del 10% degli stanziamenti annui disponibili.

     

Interventi ammissibili ?

Per fruire del credito d'imposta previsto dal Decreto cultura e turismo, gli interventi volti alla digitalizzazione della struttura ricettiva / agenzia di viaggi e tour operator devono riguardare:

– impianti wi-fi, a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; in particolare:

  • acquisto e installazione di modem/router;
  • dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);

siti web ottimizzati per il sistema mobile:

  • acquisto di software e applicazioni;

– programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; in particolare:

  • acquisto software;
  • acquisto hardware (server, hard disk);

spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio:

  • contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;

– servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale:

  • contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;

– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità:

  • contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
  • acquisto di software;

– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente a tali fini:

  • contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 41.666 per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a € 12.500 (= 30% di € 41.666).

Restano esclusi dall'agevolazione i costi relativi all'intermediazione commerciale.

Presentazione delle domande ?

Per il 2016 (relative ai costi sostenuti nel 2015):  dal 8-22 febbraio 2016 è necessario effettuare la compilazione istanza sul Portale dei procedimenti del Ministero; Click day previsto dal 23-26 febbraio 2016

Per il 2017 (relative ai costi sostenuti nel 2016):  dal 6-21 febbraio 2017 è necessario effettuare la compilazione istanza sul Portale dei procedimenti del Ministero; Click day previsto dal 22-28 febbraio 2017

 

Per maggiori informazioni contattare [email protected]

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