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Indirizzi interpretativi sull’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate

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8 Aprile 2019 Stampa

La Prefettura di Modena, mediante una recente circolare inviata ai sindaci, ha riportato e ricordato gli gli obblighi in ordine alla comunicazione degli alloggiati presso le strutture ricettive e per le locazioni brevi, ovverosia quelle con durata contrattuale inferiore ai trenta giorni.

GLI INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN BREVE

Di seguito una sintesi dell'impegnativa circolare di seguito allegata, per la quale si ricorda che l’invio telematico delle schede alloggiati attraverso lo sportello virtuale “alloggiati web” delle Questure è obbligatorio ai sensi dell’articolo 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza) e del Decreto del Ministero dell’Interno del 07 Gennaio 2013 e non fa distinzione tra attività imprenditoriale e non.

La comunicazione è infatti obbligatoria per:
 – gestori di esercizi alberghieri;
 – gestori di altre strutture ricettive;
 – a chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte;
 – proprietari e gestori di case e di appartamenti per vacanze;
 – affittacamere;
 – gestori di strutture di accoglienza non convenzionale (bed & breakfast, ostelli, alloggi turistico rurali, residence) ;
-case di riposo o case di salute.

Viene precisato inoltre che l’articolo 19 del Decreto Legge  119/2018 interpretando autenticamente l’articolo 109 del già citato T.U.L.P.S., stabilisce che gli obblighi di registrazione e di comunicazione in esso citati, si applicano anche ai soggetti che cedono, in locazione o sub locazione, immobili con contratti della durata inferiore a trenta giorni

In breve, i gestori della attività ricettive, nel rispetto della vigente normativa, dovranno:
-fornire servizio di alloggio solo a persone munite di un documento d’identità (minori compresi);
-comunicare i nominativi degli alloggiati entro 24 ore dal loro arrivo o, immediatamente, in caso di soggiorni inferiori alle 24 ore.

SANZIONI

Per la violazione all’articolo 109 del T.U.L.P.S. la sanzione prevede la denuncia alla Procura della Repubblica con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206,00.

Di seguito allegata, l'informativa della Prefettura di Modena con all’interno gli indirizzi interpretativi del Ministero dell’Interno ripercorre l’applicazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate o alle quali vengono ceduti in proprietà o in godimento beni immobili.

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni:

   Segreteria provinciale Licom Lapam
   Telefono 059/893 111  – Email [email protected]

Allegati

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