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Interventi di sanificazione e manutenzione degli impianti areaulici e di condizionamento

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1 Maggio 2020 Stampa

Il DPCM 26 aprile (leggi qui), in riferimento alla ripresa di molte attività a far data dal 4 maggio e alle necessarie azioni propedeutiche alla riapertura, nell'Allegato 6 riporta il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", che al punto 4 precisa le misure relative a:

Pulizia e sanificazione in azienda 

– l'azienda assicura la pulizia giornaliera  e  la  sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
– nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione  dei suddetti secondo le disposizioni della circolare  n.  5443  del  22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione
– occorre garantire la pulizia a fine turno e la  sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
– l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero  della Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare interventi periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
nelle aree geografiche a maggiore endemia o  nelle  aziende  in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attivita' di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria  degli  ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi  della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

In merito al termine "sanificazione", che appare utilizzato quale sinonimo di "disinfezione", vale a dire quella serie di operazione finalizzate a eliminare gli agenti patogeni, ripristinando una condizione di salubrità delle superfici e degli ambienti, va rilevato come nella normativa vigente il settore dell'attività di sanificazione sia regolato da una Legge di Settore (L. 82/1994 e D.M. 274/1997), che prescrive requisiti tecnici e professionali diversi,  in funzione dell'attività svolta (per questo non tutte le imprese di pulizie sono abilitate a eseguire interventi di sanificazione*).

punto Confartigianato ha intrapreso un serrato confronto con i Ministeri competenti, affinché venga chiarito al più presto cosa debba intendersi con il termine "sanificazione", utilizzato in modo atecnico in numerosi provvedimenti, non da ultimo nel Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) che all’art. 64 prevede, tra gli altri, il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
È stata inviata una lettera al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e al commissario Colao, nella quale si evidenza che, a parere della Confederazione, appare chiaro come nell’attuale contesto, la parola “sanificazione” debba intendersi riferita all’accezione comune di disinfezione (ovviamente espletata a seguito della pulizia) vale a dire quella serie di operazioni finalizzate a eliminare gli agenti patogeni ripristinando una condizione di salubrità degli ambienti. Ciò trova conferma anche nella circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 che, per gli ambienti sanitari e per gli ambienti non sanitari dove ha soggiornato una persona risultata positiva al Covid-19, ha previsto una procedura di pulizia specifica. Si è chiesto di chiarire in modo inequivocabile tale aspetto, di non poco conto, anche al fine dell'assoggettabilità degli interventi al credito di imposta.

'avvicinarsi della stagione calda sta portando anche giuste richieste di chiarimento circa gli interventi su impianti aeraulici e di condizionamento; premesso che la "sanificazione degli impianti aeraulici" non è prevista dai decreti nazionali e, a differenza di altre Regioni, l'Emilia Romagna non l'ha disposta con propria ordinanza, vale la pena chiarire alcuni aspetti che intersecano l'attività di differenti settori professionali. A nostro avviso, l'emergenza COVID-19, sotto il profilo tecnico, non ha modificato le procedure per la gestione degli impianti e le competenze rimangono le medesime.

primo luogo vale la pena chiarire che gli “impianti aeraulici” sono “l’insieme di apparecchiature, dispositivi, accessori e controlli necessari per realizzare la desiderata qualità dell’aria nelle condizioni prefissate”, e quindi sia sotto il profilo del benessere termoigrometrico (temperatura, umidità e ventilazione) che purezza e qualità dell’aria. A titolo esemplificativo è composto da canali, bocchette, griglie, unità trattamento aria (UTA), vasche, ecc. Chiaramente, a seconda della tipologia e della dimensione, verranno poi messe in atto azioni diverse per il mantenimento degli impianti aeraulici in condizioni di efficienza e pulizia.
poi la regola generale, ovvero che sono abilitate a certificare l’avvenuto processo di sanificazione solo le imprese abilitate alla sanificazione*, mentre, per agire sull’impianto, potrebbe essere necessaria anche la presenza del tecnico preposto alla manutenzione dell’impianto (smontaggio e sezionamento di determinate componenti).  
generale, per fare una prima distinzione, ampia ma utile ad individuare uno spartiacque tra le competenze delle due categorie, si può ritenere che tutte le componenti dell’impianto che possono essere considerate come spazi confinati (i canali e tutti gli accessori) sono competenza del sanificatore, mentre le parti esterne possono essere trattate dall’impiantista.

I soggetti abilitati a operare sugli impianti di cui alla lettera c) del D.M. 37/2008 rimangono gli unici preposti alla manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento dell’aria – e quindi deputati alla pulizia e disinfezione degli apparati filtranti e, nel caso, alla sostituzione del pacco filtrante – oltre che responsabili dell’impianto, in caso abbiano rilasciato la dichiarazione di conformità in occasione dell’installazione.

imprese del settore impiantistico, quindi, potranno continuare correttamente ad eseguire la pulizia e la disinfezione all'interno degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti, ma non potranno certificarne la sanificazione, che,come detto, rimane di competenza delle imprese di pulizie con idonei requisiti.
’altro canto è fondamentale ricordare come la manutenzione degli impianti di aerazione degli ambienti confinati sia un preciso obbligo del datore di lavoro, già previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) che, nell’"allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 1.9 Microclima, paragrafo 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" ne definisce proprio la procedura manutentiva.
questo adempimento discende tutta una serie di documentazione tecnica che potrete valutare e visionare nella pagina dell’INAIL dedicata all’argomento:

* L'articolo 1 del D.M. 274/1997 nel definire le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, riporta: "E. sono attivita' di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore."

Letizia Budri
categoria Impianti Lapam
[email protected]
893111

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