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La nuova Banca Dati F-Gas

4 minuti di lettura
1 Ottobre 2019 Stampa
Dal 25 settembre decorre l'obbligo previsto dal DPR 146/2018 (Nuovo regolamento F-Gas) di comunicare attraverso il portale Banca dati FGas – entro 30 giorni – gli interventi di:
– installazione, 
– controllo delle perdite, 
– riparazione,
– smantellamento 
svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
 
Facendo seguito al seminario tenutosi presso la sede Lapam il 12 settembre e a quello di Confartigianato nazionale del 19 settembre, si riporta il manuale relativo alla richiesta di abilitazione alla Banca Dati F-Gas (necessaria per conseguire le credenziali di accesso alla piattaforma): Scrivania FGas, il manuale relativo alla comunicazione degli interventi (in allegato) e il link a cui è possibile visualizzare la registrazione del seminario di Roma.
 

QUANDO E DOVE

Giovedì 12 settembre
rnalle ore 18.30 

presso la sede provinciale Lapam
Emilia Ovest, 775

COSA

Un approfondimento sulla nuova Banca Dati F-Gas, che dal 25 luglio deve essere utilizzata per la comunicazione delle vendite di gas agli utilizzatori finali e di apparecchiature non ermeticamente sigillate e, dal 25 settembre, diventerà lo strumento per la comunicazione di ogni intervento relativo ad impianti/apparecchiature contenenti fluorurati.

programma

– 18.30: Saluto del Presidente di Lapam Impianti – Guido Gasparini
– 18.45: Apertura dei lavori – Letizia Budri, referente categoria Impianti Lapam
– 19.00: Novità introdotte dal DPR 146/2018 – Alessandro Berteni APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL
– 19.30: Comunicazione tramite la nuova Banca Dati delle informazioni relative ad apparecchiature e interventi di manutenzione e installazione – Daniele Vecchi XENEX 
– 20.00: Comunicazione tramite la nuova Banca Dati delle informazioni relative alla vendita di gas fluorurati utilizzatori finali e di apparecchiature non ermeticamente sigillate – Davide Simoncini Lapam
– 20.15: Question Time e chiusura dei lavori
 

contenuti

II D.P.R. 146/2018, istitutivo della Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, ha previsto che: a decorrere da 8 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 25 settembre 2019, le imprese certificate, o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione, che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
 
Dovranno essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:

– apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;

– pompe di calore fisse;

– apparecchiature fisse di protezione antincendio;

– celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

– commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

– dall’installazione delle apparecchiature;

– dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;

– dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati: gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un'apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.
 
Si è chiarito che
Le imprese in possesso di certificato per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio contenenti FGAS, che forniscono all’utilizzatore finale dette apparecchiature non ermeticamente sigillate provvedendo anche al servizio di installazione, a decorrere dal 25 settembre 2019, dovranno indicare gli estremi della vendita in sede di comunicazione delle informazioni relative all’installazione, come previsto dall’articolo 16 c. 4 del d.P.R. n. 146/2018. L’informazione così trasmessa sarà valida ai fini di quanto previsto dall’articolo 16 c. 3 del citato decreto. Ovviamente gli stessi soggetti laddove vendano le citate apparecchiature agli utilizzatori finali senza fornire il servizio di installazione, dovranno invece comunicare le informazioni relative alle vendite attraverso la Banca Dati FGAS, a decorrere dal 25 luglio 2019. A questo fine dovranno qualificarsi come venditori, con una pratica, da presentarsi via telematica attraverso la scrivania, dal sito bancadati.fgas.it.

La partecipazione è gratuita, ma si richiede la registrazione attraverso il modulo on-line.

Sono riconosciuti due crediti formativi (CFP) dal Collegio dei Periti della provincia di Modena.

informazioni

Letizia Budri, referente Impianti Lapam
 893 111
[email protected]

Allegati

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