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L’importanza della formazione, breve sintesi

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9 Luglio 2019 Stampa

Il D.Lgs. 81/08 ha definito gli obblighi relativi alla Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e gli Accordi della Conferenza Stato Regioni hanno articolato le modalità specifiche per l’attuazione di una formazione efficace. I primi Accordi, che risalgono al 2006, hanno definito le modalità per la formazione delle figure professionalmente deputate alla gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in azienda (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP), mentre gli Accordi Stato-Regioni approvati nel 2011 hanno determinato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. In tutti i casi, proprio per evidenziare l’importanza di una formazione efficace come strumento portante ed insostituibile del sistema di “Prevenzione e Protezione”, negli Accordi citati sono state definite anche le metodologie per la erogazione dei diversi percorsi formativi.

La normativa

La formazione dei lavoratori è regolamentata essenzialmente da due norme il D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di formare i propri lavoratori nel comma 1 dell’articolo 37, definendo a grandi linee anche quali sono gli argomenti, che devono essere trattati nei corsi formazione sicurezza:

– Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
– Rischi riferiti alle mansioni svolte ed ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro.

L’articolo 37 comma 4 specifica che la formazione deve avvenire:

– Alla costituzione del rapporto di lavoro;
– In occasione del cambiamento di mansione;
– Nel caso in cui vengano introdotte nel ciclo produttivo nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze o preparati pericolosi.

Come si vede, quindi, la formazione dei lavoratori deve essere effettuata all’inizio del rapporto di lavoro ed, inoltre, secondo quanto riportato negli altri commi dell’articolo 37, deve avvenire durante le ore lavorative e senza nessun onere economico per i lavoratori. Per avere indicazioni più specifiche in merito alla tempistica, con cui devono essere svolti i corsi formazione sicurezza, è necessario, però, fare riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il punto 10 dell’Accordo, rifacendosi alla natura prevenzionistica della formazione, prevede che, il datore di lavoro provveda alla formazione dei nuovi assunti, addirittura, anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione. In questo ultimo caso il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. Tale termine, naturalmente, deve essere rispettato anche per i corsi di formazione sicurezza che riguardano i dirigenti ed i preposti.

Il datore di lavoro

All’interno di un’azienda la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro. Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti. Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Le sanzioni previste

Datore di Lavoro: i datori di lavoro possono svolgere il ruolo di RSPP, per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.740,00 € a 7.014,00 €.

Dirigenti e Preposti: la formazione per dirigenti e preposti è a carico del datore di lavoro. Le sanzioni in caso di mancata formazione sono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

RSPP: la mancanza di formazione per RSPP non datori di lavoro, prevedono l’arresto fra 3 e 6 mesi oppure l’ammenda da 2.740,00 € a 7.014,00 €.

RLS: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale per svolgere questo ruolo deve seguire un apposito corso di formazione a carico del Datore di Lavoro. Nel caso in cui non gli venisse consentito il datore di lavoro sarebbe punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

Addetti Prevenzione Incendi e Addetti Primo Soccorso: queste figure devono essere presenti in ogni azienda in numero variabile a seconda delle dimensioni e del numero di lavoratori. Anch’essi devono ricevere una formazione per poter ricoprire tali ruoli, in caso di mancata formazione il datore di lavoro potrebbe essere arrestato tra 2 a 4 mesi oppure dovrà pagare un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

Addetti all'uso attrezzature di lavoro: l’art. 73 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori addetti all'uso di particolari attrezzature ricevano un’adeguata formazione a carico del datore di lavoro, se così non fosse quest’ultimo potrebbe trovarsi a dover pagare una multa da 2.740,00 € a 7.014,00 €. oppure potrebbe essere condannato da 3 a 6 mesi di carcere.

Lavoratori: tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione e informazione sui rischi dell’attività lavorativa (formazione generale e specifica). Il datore di lavoro è tenuto a fornirla a proprie spese e nell’orario di lavoro. Anche in questo caso per mancata formazione ci sarebbe l’arresto da 2 a 4 mesi oppure l’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

La giurisprudenza

In estrema sintesi riportiamo un concetto fondamentale espresso dalle sentenze in materia di formazione dei lavoratori, l’effettività della formazione.

Chi ha obblighi di sicurezza verso i lavoratori deve “attivarsi e controllare fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”, questo perchè “gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, e ciò vale anche in tema di informazione e formazione, non sono limitati ad un rispetto meramente formale […] ma esigono che vi sia una positiva azione del datore di lavoro volta ad assicurarsi che le regole in questione vengano assimilate dai lavoratori e vengano rispettate nella ordinaria prassi di lavoro” [Cass. 6 febbraio 2004 Bixio, e Cass. Sez. IV pen. n. 18638 del 22 aprile 2004].

 

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