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L’obbligo di verifica periodica dell’impianto di messa a terra

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14 Dicembre 2018 Stampa

L'impianto di terra è la parte dell'impianto elettrico che interviene in caso di guasto e consente di prevenire e proteggere contro l’elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica ed evita quindi la folgorazione delle persone per i contatti indiretti. E' fondamentale mantenere efficienti i dispositivi che compongono l'impianto di terra tramite procedure periodiche di manutenzione e controllo effettuate da Organismi Abilitati che hanno lo scopo di verificare che tutte le procedure di sicurezza siano state adottate e che gli impianti di protezione siano perfettamente funzionanti nel tempo.

La verifica periodica di legge prescritta dal DPR 462/2001 è quindi una "revisione periodica" dell'impianto di terra effettuata da Organi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive (non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici). Tale verifica non è inoltre da confondere con la normale manutenzione periodica degli impianti elettrici eseguibile da un semplice elettricista.

Chi ha l'Obbligo della verifica sugli impianti di messa a terra

Hanno l'obbligo di far verificare i propri impianti di terra tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno. Come previsto dal D.lgs.81/08 per lavoratore si intende la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere svolge un'attività lavorativa all'interno di un'organizzazione pubblica o privata. Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili etc. Sono esclusi solo i collaboratori domestici e le imprese a gestione familiare. Rientrano inoltre nell'obbligo di far effettuare le verifiche degli impianti di terra anche i condomini il cui responsabile è l'amministratore, le chiese il cui responsabile è il parroco, le scuole il cui responsabile è il preside, i circoli ricreativi e le attività comunali il cui responsabile è il sindaco.

Periodicità delle verifiche

La periodicità dell'effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462 è biennale per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio ed anche tutte le attività rientranti nel DPR 151/2011, cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all'interno della attività (quindi tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco). Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico o simili (ad es. estetista, dentista, veterinario, pediatra…), i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d'esplosione. Tutte le altre attività hanno periodicità quinquennale.

I contenuti della verifica (prestazioni previste per il rilascio del verbale di ispezione)

– Valutazione Documentale
– Esame a vista dei luoghi e degli impianti
– Prove di contatto
– Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali
– Verifica del valore globale anello di terra
– Verifica strumentale scatto differenziali
– Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra
– Chi può eseguire le verifiche secondo il DPR 462/01

Le verifiche degli impianti di messa a terra possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi di tipo "A" privati che abbiano ottenuto l'abilitazione Ministeriale sottostando a precise leggi e normative europee, oppure dalla AUSL (servizio impiantistico). Nessun altro può eseguire tali verifiche, nemmeno l'elettricista di fiducia o uno studio professionale di progettazione degli impianti elettrici (ai quali si possono però affidare gli incarichi di manutenzione). Il Ministero dello Sviluppo Economico proibisce che vi siano rapporti di collaborazione tra gli Organismi ispettivi ed elettricisti e studi di progettazione elettrica venendo meno in quel caso il principio di autonomia e indipendenza , e configurandosi un conflitto d'interesse.

Sanzioni

L’inadempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza.

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