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Incentivo Digitalizzazione rivolto alle strutture Ricettive e Alberghiere

A norma dell'art. 9 del DL n. 83/2014, alle imprese titolari di strutture ricettive ed alberghiere, alle agenzie di viaggio e ai tour operator compete un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per:

– impianti wi-fi;
– siti web ottimizzati per il sistema di ricezione mobile;
– programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire interattività con siti pubblici e privati e favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra ricettivi;
– spazi di pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
– servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili;
– servizi di formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.

L'importo massimo del credito non può superare l'importo di 12.500 euro, pertanto, con una spesa massima ammissibile pari a euro 41.666,70.

Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ha reso disponibili sul proprio sito Internet una serie di FAQ in relazione al credito di imposta per digitalizzazione delle strutture ricettive, di cui all'art. 9, D.L. n. 83/2014.
Tra i chiarimenti forniti si segnalano i seguenti:

– i campeggi rientrano nei soggetti ammessi all'agevolazione, mentre gli agriturismi, in quanto strutture non dedicate prevalentemente all'esercizio di attività turistiche, ne sono esclusi;
– per la compilazione ed invio dell'istanza l'imprenditore può avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, tra cui le associazioni di categoria ".fermo restando che la firma digitale dell'istanza deve essere quella del legale rappresentante";
– i bonifici di pagamento delle spese non devono essere allegati all'istanza, in quanto l'attestazione dell'effettività di sostenimento delle spese rilasciata da uno dei soggetti autorizzati (commercialista, revisore, etc.) è sufficiente a certificare gli importi corrisposti dall'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto a seguito di presnetazione telematica di un'istanza al Minsitero dei beni artistici e della attività culturali, unitamente all’attestazione di effettività delle spese sostenute (rilasciata da un professionista abilitato). Per le spese sostenute nel 2014, le istanze vanno Anno 2 – Notiziario fiscale a cura dell'Ufficio fiscale di Lapam Confartigianato Imprese di Modena e Reggio Emilia – n. 13 2 presentate dalle ore 10 del 22 giugno fino alle ore 12,00 del 24 luglio.

DECRETO 7 maggio 2015

 

 

Per saperne di più, leggi l'intero Notiziaro FIscale: NEWS FISALE #13
 

 

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