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Saldi invernali 2018 – Il vademecum del commerciante

3 minuti di lettura
27 Dicembre 2017 Stampa

Di seguito una breve sintesi della normativa regionale in merito alle vendite di fine stagione ovverosia dei saldi. Pur non essendovi novità rispetto allo scorso anno, si ripropone di seguito un breve riepilogo della normativa vigente, anche scaricabile in formato pdf stampabile in calce alla notizia.

DURATA

Dal primo giorno feriale antecedente all’epifania e fino ai 60 giorni consecutivi.
il 2018: da venerdì 5 gennaio 2018 a lunedì 5 marzo 2018

MERCEOLOGIE IN SALDO, COMUNICAZIONE DEI PREZZI E VARIE

– Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
– La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere  l’indicazione della natura di detta vendita in saldo.
– È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
– Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
– È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
– L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI COMUNI

Abolito dal 2 dicembre 2013

DIVIETO VENDITE PROMOZIONALI

NON possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento

CAMBIO MERCE

Il negoziante ha l’obbligo di legge di cambio merce dopo l’acquisto solo e solamente in caso di merce difettosa, a patto che il consumatore denunci il vizio del prodotto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto e presentando lo scontrino di vendita.

La possibilità di cambiare un capo perché l’acquirente ha avuto dei ripensamenti sul colore, il modello o la taglia è una mera prassi commerciale totalmente discrezionale da parte del commerciante, il quale può avere interesse a concedere tale servizio per soddisfare i propri clienti, ma nessun obbligo di legge se il prodotto non ha difetti.

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