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“Sconto in fattura”: con la nuova norma corretti gli effetti distorsivi del mercato

Sconto in fattura

Avevamo già manifestato la soddisfazione dell’intero comparto costruzioni, in particolare dei serramentisti e impiantisti, a seguito delle prime informazioni circa l’approvazione degli emendamenti da noi promossi in commissione Bilancio al Senato prima di natale. Oggi, alla luce del testo definitivo, – la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha rivisto in modo significativo la disciplina del cosiddetto sconto in fattura, introdotto dal D.L. Crescita relativamente agli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus).

Da un lato è stato sostituito il comma 3.1 dell'art. 14 del D.L. 63/2013, di recepimento della direttiva comunitaria sulle prestazioni energetiche nell’edilizia, prevedendo che:

“A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015,…, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,…Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.”

Dall’altro sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter, dell'art. 10 del D.L. Crescita, eliminando così la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari importo applicato direttamente in fattura.

La situazione attuale dello “Sconto in fattura 2020” dopo l’approvazione della Legge di Bilancio è la seguente

Dal combinato disposto dei due commi della legge deriva che: a far data dal 1 gennaio 2020 la possibilità di sconto in fattura, in luogo della fruizione della detrazione fiscale “classica”, resta valida unicamente per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

In sostanza, gli interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura dovranno essere:

di importo pari o superiore a 200.000 euro;

effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali;

qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

È, dunque, abrogata la possibilità di optare per lo sconto in fattura in riferimento a tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari), venendo così incontro alle incalzanti richieste di “abrogazione e sostanziale modifica”, che fin dall’entrata in vigore del D.L. Crescita, nel maggio scorso, Confartigianato e Lapam hanno continuato a portare avanti.

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