I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.15 del 29 giugno 2019, ha fornito gli attesi chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
specifico, la disposizione ha introdotto a regime un maggior arco temporale (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.È stata inoltre prevista una “moratoria dalle sanzioni” nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (quindi, fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° luglio 2019; fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° gennaio 2020).
I casi previsti
Vi sono due tipologie di situazioni previste, in base al fatto che l’esercente abbia o non abbia il Registratore Telematico nelle proprie disponibilità
particolare, per i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi; debbono inoltre annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi, trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale) ed infine liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.Nel secondo caso, ovverosia per i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico debbono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale; possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ed infine liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.Gli esercenti in possesso di credenziali Spid, Entratel, Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (Cns)possono usufruire della procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.