Il 24 marzo 2020 Regione Emilia Romagna ha emanato un'Ordinanza (in allegato ndr.) di modifica dei termini di esecuzione e rendicontazoine dei lavori di ricostruzione di beni immobili ad uso produttivo e di beni mobili e scorte (SFINGE). Ecco in sintesi i punti salienti del provvedimento.
L'Ordinanza regionale in sintesi
Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili:
le imprese di tutti i settori, beneficiarie di contributi per la ricostruzione, gli interventi devono essere realizzati e conclusi entro il 30 giugno 2020, a prescindere dalla data di concessione del contributo.
gli interventi effettuati da beneficiari persone fisiche, gli interventi devono essere realizzati e conclusi entro il 31 ottobre 2020, a prescindere dalla data di concessione del contributo.
Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte:
le imprese di tutti i settori gli interventi devono essere completati entro il 30 giugno 2020, a prescindere dalla data di concessione del contributo.
le persone fisiche gli interventi di cui al punto precedente devono essere completati entro il 31 ottobre 2020, a prescindere dalla data di concessione del contributo.
L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
– erogazioni per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4, comprensivo del saldo finale che non può essere inferiore al 10% del contributo concesso, includendo anche l’eventuale anticipo di cui al comma successivo, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già sostenute;
L'erogazione del contributo, per le concessioni relative a interventi sui soli immobili, potrà avvenire, su apposita richiesta del beneficiario, in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio efficace rispetto agli interventi oggetto di contributo anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, secondo la seguente modalità:
– erogazione di massimo tre stati di avanzamento lavori, ad esclusione del saldo finale, per un importo massimo pari al 90% del contributo concedibile o, se inferiore, all’importo effettivo delle lavorazioni affidate, a fronte dell’asseverazione del tecnico di pari percentuale di avanzamento delle lavorazioni ammesse a contributo;
– per l’erogazione dell’importo pari al 90% deve essere realizzata almeno l'intera copertura dell'immobile, nel caso di demolizione e ricostruzione dello stesso. Erogazione del saldo finale, il quale non potrà essere inferiore al 10% dell’importo totale del contributo concedibile, a fronte della presentazione della documentazione attestante l'esecuzione della totalità delle lavorazioni ammesse a contributo, escludendo la possibilità di presentare una domanda di anticipo.
Termini di rendicontazione:
imprese beneficiarie di tutti i settori, devono presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi:
– entro il 30 settembre 2020 a prescindere dalla data di concessione del contributo.
– le persone fisiche, entro il 31 dicembre 2020 per a prescindere dalla data di concessione di contributo;
Attività di controllo:
attività di controllo sugli interventi eseguiti o in corso, con particolare riferimento allo svolgimento di sopralluoghi precedenti l’erogazione del saldo del contributo, potranno essere eseguite anche attraverso l’utilizzo di tecnologie che consentano di effettuare tali verifiche a distanza.
Per maggiori informazioni
Alberto Belluzzi
Lapam comparto costruzioni
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