Oltre a ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli (ne abbiamo parlato approfonditamente qui), tra gli obiettivi comuni alle quattro Regioni del bacino padano vi è anche quello di ridurre progressivamente l’utilizzo dei vecchi camini, ritenuti altamente inquinanti.
In Emilia-Romagna infatti oltre il 50% delle emissioni di Pm10 è dovuto al riscaldamento domestico a biomassa: le emissioni di un camino aperto tradizionale sono stimate in 2.880 tonnellate di Pm10 all’anno e quelle di una stufa a legna di 1.228, a fronte delle 17 tonnellate all’anno degli impianti a metano (dati 2013 Inventario emissioni di Arpae).
Cosa contiene dunque la Delibera di Giunta Regionale numero 1412 del 25/09/2017 in attuazione del Piano Aria di Regione Emilia Romanga (PAIR 2020)? Vediamolo nello specifico:
Limitazioni e obblighi
Per quanto riguarda i nuovi impianti è previsto che:
– dal 1 ottobre 2018 si possono installare solo impianti di classe “3 stelle”, o superiore
– dal 1 gennaio 2020 si potranno installare solo impianti di classe “4 stelle” o superiore.
Inoltre sono state previste limitazioni all’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore, in particolare:
DAL 1° OTTOBRE 2018
1) nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile, ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale
2) nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.
DAL 1° OTTOBRE 2019
Il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
Ulteriori obblighi
Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si verifica l’avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i Comuni dell’agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, si attengono alle seguenti prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano:
– divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”;
– divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…) di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
– potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
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Budri
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