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Tax Credit Alberghi 2018 – credito imposta alberghi e agriturismo

11 Gennaio 2019 Stampa

La Finanziaria 2017 aveva confermato anche per il 2017 e il 2018 il credito d’imposta per le spese di riqualificazione / accessibilità delle strutture alberghiere (c.d. “tax credit alberghi per riqualificazione”) e recentemente il MIBACT ha reso disponibile l’apposito Decreto contenente le disposizioni attuative ed agiornate dell’agevolazione in esame, che andiamo in breve a riepilogare.

ATTENZIONE: a seguito del trasferimento di competenze dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si è resa necessaria la riprogettazione della procedura di inoltro delle istanze. Di conseguenza sono revocate le date indicate a pagina 14 del documento Tutorial Tax Credit Riqualificazione 2018 relative alla presentazione delle istanze dell’anno 2019, per le spese sostenute nell’anno 2018.

Le nuove date saranno pubblicate sulla homepage del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Soggetti beneficiari

– imprese alberghiere. Struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
– strutture che svolgono attività agrituristica (c.d. agriturismi). Attività definita ex Legge n. 96/2006, ossia attività di ricezione e ospitalità da parte di imprenditori agricoli (ex art. 2135, C.c.) anche nella forma di società di capitali / di persone, oppure associati tra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.

esistenti alla data del 01/01/2012.

Tipologia di interventi ammissibili

Il credito in esame spetta con riferimento alle spese:
– di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001, ossia manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia;
– per l’eliminazione delle barriere architettoniche ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89; a condizione che abbiano anche finalità:
– di incremento dell’efficienza energetica;
– di riqualificazione antisismica.
restando il rispetto delle predette condizioni, sono comprese anche le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, sempreché che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo.
Finanziaria 2016 ha ricompreso tra le spese agevolabili anche quelle per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall’art. 11, DL n. 112/2008.

Interventi di ristrutturazione edilizia

a) Manutenzione straordinaria e in particolare:
– opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
– opere e modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
– interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

b) Restauro e risanamento conservativo, ossia gli interventi edilizi volti a conservare l’organismo edilizio ed a assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici / formali / strutturali dello stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Rientrano in questa categoria di interventi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

c) Ristrutturazione edilizia, ossia gli interventi:
– volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino, la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi / impianti;
– consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, eccetto le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

a) Interventi volti ad eliminare:
– gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea ovvero che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi / attrezzature / componenti;
– la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che consentono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti / ipovedenti e sordi;

b) progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutti, nella misura più estesa possibile, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate;

c) interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione.

Interventi di incremento dell'efficienza energetica

– Interventi di riqualificazione energetica, ossia che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori dell’Allegato 1 di cui al DM 16.2.2016;
– interventi sull’involucro edilizio realizzati su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture, pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno / vani non riscaldati, nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica di cui al citato DM;
– interventi di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione con impianti: dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; di cogenerazione o rigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Interventi di adozione misure antisismiche

Interventi ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, relativi all’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolari sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Acquisto di mobili e componenti d'arredo

– Acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine / attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie / tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
– acquisto di mobili / complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
– acquisto di mobili fissi quali, tra gli altri, arredi fissi per il bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
– acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi / sportive pertinenziali;
– acquisto di arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere all’interno delle strutture ricettive.

Entità del credito d'imposta

Il credito d’imposta in esame, riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di € 200.000, è pari al 65% delle predette spese:
– sostenute nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2018. In merito al momento di sostenimento va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, TUIR;
– risultanti da apposita attestazione rilasciata da parte del: Presidente del Collegio sindacale Revisore legale iscritto nel relativo Registro; Dottore commercialista / Consulente del lavoro; Responsabile CAF.
’importo massimo annuo delle spese agevolabili risulta quindi pari a € 307.692,30 (infatti 307.692,30 x 65% = 200.000).

Procedure di accesso al beneficio e data per la presentazione

Il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al MIB

Per le spese sostenute nell’anno

Presentazione nell’anno

Periodo per la compilazione

dell’istanza sul Portale dei Procedimenti
 

  Click Day  

2017 2018

Dal 25/01/2018 ore 10:00

al 19/02/2018 ore 16:00

Dal 26/02/2018 ore 10:00

al 27/02/2018 ore 16:00

2018 2019

in attesa di comunicazione

da parte del Ministero 

in attesa di comunicazione 

da parte del Ministero

 

Va sottolineato che il credito d’imposta è assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

La domanda deve riportare i seguenti elementi:
– costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;
– attestazione di effettività delle spese sostenute da parte di un soggetto abilitato
– credito d’imposta spettante;
– estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie di interventi svolti;
– dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti.

Utilizzo del credito d'imposta

Il MIBACT, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, comunica all’interessato il diniego / riconoscimento del credito d’imposta e in quest’ultimo caso l’importo spettante.
domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero. Come sopra evidenziato le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.
credito d’imposta in esame, ripartito in 2 quote annuali di pari importo:
– è riconosciuto per il periodo d’imposta 2017 – 2018;
– deve essere fruito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Il credito d’imposta:
– va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso;
– può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Cumulabilità con altre agevolazioni

In merito alla possibilità di cumulare il credito d’imposta in esame si evidenzia che, ai sensi del comma 3 del citato art. 3, lo stesso è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Informazioni

Per maggiori Informazioni contattare [email protected]

 

 

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