Torna all'elenco

Tax credit – Credito di imposta per le edicole

16 Settembre 2020 Stampa

L’istituzione del credito di imposta per le edicole e il Decreto applicativo

L’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020. Il DPCM 31 maggio 2019 ne ha poi stabilito le disposizioni applicative del credito d’imposta.
 

Chi può accedere al beneficio

Il credito di imposta è destinato a:
    1. punti vendita esclusivi, ossia esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (codice Ateco attività primario 47.62.10);
    2. punti vendita non esclusivi, ossia esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Tali punti vendita non esclusivi debbono avere come codice attività primaria uno dei codici Ateco 47.26 – 47.30 – 56.3 – 47.1 – 47.61 – e come codice secondario il 47.62.10. Rispetto al 2019, e per il solo anno 2020, ai sensi  della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
 
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
    • sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
    • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
    • indicazione nel registro imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019
 
Come e quando presentare la domanda
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta per via telematica, utilizzando un’apposita procedura che sarà disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed autenticandosi con SPID o CNS.
 

Calcolo del credito

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
    1. imposta municipale unica (IMU);
    2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
    3. canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
    4. tassa sui rifiuti (TARI);
    5. spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
    6. fornitura di energia elettrica
    7. servizi telefonici e connessione a internet
    8. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali
 
Per i punti vendita non esclusivi il credito – parametrato alle stesse voci di cui sopra – è altresì commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.
Il credito è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).
 

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
 

Informazioni

Per maggiori informazioni e chiarimenti si allega il testo integrale del DPCM dello scorso 31 maggio 2019.
Per lo svolgimento dell’adempimento è necessario rivolgersi ad una delle Sedi Lapam presenti sul territorio (QUI l’elenco completo), mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria provinciale Licom mediante i seguenti recapiti : telefono 059/893111 email [email protected]

Allegati

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate