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Tax credit librerie

3 minuti di lettura
16 Luglio 2019 Stampa

L'istituzione del credito di imposta per le librerie

La Legge 205/2017 ai commi 319-321 ha riconosciuto agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati un credito di imposta a decorrere dall'anno 2018.  Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha successivamente firmato il Decreto interministeriale 215 avente ad oggetto le disposizioni applicative per fruire di tale beneficio, di cui di seguito vengono individuati i passaggi fondamentali.

Requisiti

Agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità stabilite dal decreto.
pertanto ammessi al beneficio gli esercenti:
 – che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 – che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
 – che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
 – che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

La fruizione del credito

E' possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al Decreto interministeriale 215, riferita all’anno 2018, dalle ore 12:00 del 15 luglio 2019 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2019, esclusivamente mediante il portale.>
utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, debbono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Parametri per il calcolo del credito di imposta

Il credito d'imposta è parametrizzato, con riferimento al singolo punto vendita e riferito alle seguenti voci:
– imposta municipale unica – IMU;
– tributo per i servizi indivisibili – TASI;
– tassa sui rifiuti – TARI;
– imposta sulla pubblicità;
– tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
– spese per locazione, al netto IVA;
– spese per mutuo;
– contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Le voci da conteggiare sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta, e per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1 del provvedimento.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni si allega il Decreto Ministeriale 215/2018.
Stefano Gelmuzzi – Segreteria Licom
059 893 111

Allegati

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