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Terre e rocce da scavo

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21 Settembre 2017 Stampa

Terre e rocce da scavo: il DPR n. 120/2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 il Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164″.

Il DPR ha per oggetto:

– la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
– la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
– l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
– la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Con il D.P.R. tutte le norme sulle terre da scavo sono state riorganizzate in un unico provvedimento con regole semplificate per i cantieri sotto i 6mila metri cubi, chiarimenti di tutte le definizioni e tempi certi di risposta delle amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali.

Il testo è costituito da trentuno articoli e dieci allegati suddivisi nei seguenti sei titoli:

Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-3)
Titolo II – Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto
Capo I – Disposizioni comuni (artt. 4-7)
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (artt. 8-19)
Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (artt. 20-21)
Capo IV – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (art. 22)
Titolo III – Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiutiti (art. 23)
Titolo IV – Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (art. 24)
Titolo V – Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (artt. 25-26)
Titolo VI – Disposizioni intertemporali, transitorie e finali (art. 27-31)

e nei seguenti dieci allegati:

Allegato 1 – Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 8)
Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8)
Allegato 3 – Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o)
Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 4)
Allegato 5 – Piano di utilizzo (articolo 9)
Allegato 6 – Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (articolo 21)
Allegato 7 – Documento di trasporto (articolo 6)
Allegato 8 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7)
Allegato 9 – Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni (articoli 9 e 28)
Allegato 10 – Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3 (articolo 4)

Tra le principali peculiarità del provvedimento:

la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;

procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;

una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;

il rafforzamento del sistema dei controlli;

la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.

Il provvedimento risolve le criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo “circolare”.

 

 

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