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Sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto

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2 Agosto 2016 Stampa

Sta per scattare anche quest'anno la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario

Così come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che già dall'anno scorso è passata da 46 a 31 giorni, ovvero dal 1° al 31 agosto 2016, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.

Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini, la pausa estiva per i termini del processo determina così un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre, vediamo un esempio per chiarire meglio:

ESEMPIO
avviso di accertamento di valore non superiore a € 20.000 viene notificato il 20 agosto 2016.

Il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo/mediazione entro 60 giorni dalla data della notifica. Considerato che la data della notifica cade in pieno periodo di sospensione feriale dei termini processuali, i 60 giorni di tempo decorrono dal 01.09.2016, quindi l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2016.

Il conteggio dei giorni dell'esempio (escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale):

21.08.2016 – 31.08.2016 – giorni 0 (sospensione)
.09.2016 – 30.09.2016 – 30 giorni
.10.2016 – 30.10.2016 – 30 giorni


Notiziario Fiscale Numero #25

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Scadenziario – agosto 2016

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