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Come funziona il contratto di rioccupazione

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21 Settembre 2021 Stampa

Il decreto sostegni bis (DL n.73/2021) ha introdotto una particolare formula contrattuale che prevede un incentivo contributivo per i datori di lavoro che, nel periodo compreso dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, assumano a tempo indeterminato lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione. Vediamo qui in sintesi in cosa consiste, a chi è rivolto, quale agevolazione prevede ed entro quando è possibile attivarlo.

A chi è rivolto

I datori di lavoro beneficiari di questa misura sono tutti i privati, a prescindere dal settore, con l’esclusione del comparto agricolo, che rispettino particolari requisiti.

I lavoratori beneficiari sono quei soggetti privi di impiego, iscritti come disoccupati nel sistema informativo delle politiche attive del lavoro, immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa.

Che tipi di contratti sono incentivati

Il contratto incentivabile con questa misura è quello a tempo indeterminato, che può essere anche a tempo parziale (sono esclusi l’apprendistato e la trasformazione di un precedente contratto a termine), stipulati dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, e devono prevedere la definizione di un progetto individuale di inserimento lavorativo della durata di sei mesi, finalizzato all’adeguamento delle competenze del lavoratore stesso. Questo percorso deve essere concordato preventivamente tra le parti.

Al termine di questo periodo le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dal medesimo termine. In questo caso viene però meno il regime contributivo agevolato (per cui il datore di lavoro sarà poi chiamato a versare la contribuzione in misura intera ndr.), che è pari al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500 euro su base mensile, per sei mesi.

In cosa consiste l’incentivo

L’importo dell’esonero applicabile alle assunzioni con contratto di rioccupazione a tempo indeterminato, effettuate nel periodo previsto è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli altri esoneri contributivi vigenti. Tuttavia, per tutta la durata di fruizione del beneficio, considerata l’entità della misura (pari al 100% della contribuzione dovuta ndr.), trova applicazione soltanto il suddetto esonero. Dal mese successivo al termine del periodo di fruizione dell’agevolazione, cioè trascorsi i sei mesi, possono trovare applicazione gli altri esoneri eventualmente spettanti.

Come presentare domanda

L’INPS ha comunicato che dal 15 settembre 2021, i datori di lavoro interessati potranno presentare la domanda sul proprio sito attraverso il “Portale delle Agevolazioni”, inoltrando all’istituto il modulo di istanza on line “RIOC” per l’ammissione al beneficio.

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