limiti per l'esenzione fiscale e contributiva
La crescente necessità di inviare i propri dipendenti in trasferta, di breve anziché di significativa durata, ha reso la gestione dei relativi trattamenti economici problematica diffusa in tutti i luoghi di lavoro oltre che usuale oggetto di verifica da parte degli organi ispettivi.
Vale la pena di riepilogare la normativa al riguardo, introdotta dal d.lgs. 314/97, che ne prevede, con i limiti sotto indicati, l'esenzione fiscale e contributiva, raccomandando sin d'ora alle imprese di acquisire e conservare i giustificativi delle spese sostenute relativi agli importi rimborsati; giustificativi che sempre vengono verificati durante gli accertamenti sia in ambito fiscale che lavoristico.
La normativa fiscale – art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, novellato dal predetto decreto, – evidenzia tre possibili tipologie di rimborsi, alternativi tra loro:
– il rimborso forfettario
– il rimborso misto
– il rimborso analitico.
Rimborso forfettario
È questa l’indennità di trasferta riconosciuta in maniera fissa al dipendente/collaboratore per ogni giorno di lavoro – in trasferta – fuori dal comune dove ha sede l’azienda o dove è stata definita la sede contrattuale.
La cifra prestabilita, che prescinde dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente, risulta
– esente fino a 46,48 euro al giorno, per trasferte all’interno del territorio nazionale
– esente fino a 77,46 euro al giorno, per le trasferte estero.
Concorrono invece a formare base imponibile ai fini previdenziali e fiscale gli importi erogati che eccedono i tetti citati.
Diritto al rimborso
Il rimborso è determinato al netto delle spese di viaggio e di trasporto che sono state sostenute dal dipendente e per le quali, presentata idonea documentazione giustificativa, il lavoratore ha diritto al riconoscimento del rimborso.