Ho una gastronomia in centro e devo fare l’HACCP, come mi potete assistere alla gestione della pratica?
Per la corretta gestione della pratica è necessario implementare un sistema di autocontrollo in base a quanto previsto dal Regolamento CE n. 852/2004.
Per fare questo un nostro tecnico esperto in sicurezza alimentare, dovrà effettuare un sopralluogo presso l’attività per vedere gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le modalità di preparazione dei cibi e confrontarsi con il titolare o con un suo incaricato sul processo produttivo e sulle caratteristiche specifiche dell'attività.
Una volta raccolti tutti i dati, il nostro tecnico redigerà il manuale HACCP, che rispecchierà in tutto e per tutto il ciclo produttivo dell'azienda. Il manuale infatti verrà elaborato sulle specifiche tecniche di ogni preparazione alimentare, sulla base delle caratteristiche e delle necessità dell’attività.
Successivamente saranno illustrati al titolare dell’attività gli argomenti e gli interventi operativi contenuti nel manuale di autocontrollo affinchè sia possibile gestire in autonomia tutte le procedure inerenti l’igiene degli alimenti e lavorare in sicurezza.
Devo seguire un corso per addetto antincendio, Lapam mi offre la possibilità di seguirlo online o devo essere presente in aula?
Dipende dal livello di rischio dell’attività come previsto dal D.M. 10/03/98; se l’attività rientra tra quelle classificate a "basso rischio incendio", il corso della durata di 4 ore può essere svolto interamente in modalità online, mentre i corsi per le attività a "medio" e "alto" rischio incendio presentano una parte teorica, rispettivamente di 5 e 12 ore, erogata online e le successive esercitazioni pratiche, rispettivamente di 3 e 4 ore, erogate in presenza.
Cosa significa fare la valutazione dei rischi?
Significa elaborare un’analisi documentata del luogo di lavoro che comprenda la valutazione di tutti i rischi aziendali, tecnologici, fisici, chimici ed ambientali che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, l’eliminazione e/o la riduzione dei rischi, la programmazione delle misure di prevenzione da attuare nel tempo (cronoprogramma di miglioramento) e la predisposizione di misure organizzative e gestionali di emergenza da attuare in caso di pericolo grave e immediato. La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro previsto dal D.Lgs. 81/08, non delegabile e deve essere effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente (quando risulta obbligatoria la sorveglianza sanitaria ndr.) e con la consultazione del rappresentante del lavoratori per la sicurezza.
Devo assumere un lavoratore part-time per eseguire lavori di muratura in un cantiere edile. Deve fargli seguire il corso di formazione sulla salute e la sicurezza del lavoro?
Qualunque sia il rapporto contrattuale del lavoratore, quest’ultimo deve essere correttamente formato e addestrato dal datore di lavoro anche se le lavorazioni effettuate sono di breve durata. In merito alla formazione richiesta dall’art. 37, comma 1 del D.lgs. 81/08 e disciplinata dall'Accordo Stato Regioni rep. 221 del 21/12/2011, per il settore edile viene richiesta una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 12 ore. A questa formazione, qualora il lavoratore utilizzi ponteggi ed attrezzature di lavoro, deve essere aggiunta la formazione speciale attinente all’uso in sicurezza di queste attrezzature. Il datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, all’inizio del rapporto di lavoro deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Una ditta individuale con un associato in partecipazione, è soggetta al decreto 81/08? L’associato in partecipazione deve seguire i corsi di formazione?
Qualora l’associato in partecipazione non svolga attività lavorativa e non siano presenti altri lavoratori subordinati, l’unico obbligo previsto è sancito dall’art.21 del D.Lgs. 81/08, in quanto il datore di lavoro è l’unico soggetto a svolgere l’attività in piena autonomia. Se l’associato in partecipazione invece svolge la propria opera all’interno del ciclo produttivo è - a tutti gli effetti - un lavoratore e quindi per il datore di lavoro si applicano tutti gli obblighi previsti in caso di presenza di lavoratori, incluso quello della formazione, art. 37 del decreto citato sopra.
All'assunzione del lavoratore, quanto tempo ho per inviarlo al medico competente per lo svolgimento della prima visita?
La visita medica preventiva è intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. In questo senso, la prima visita medica di un lavoratore esposto a rischio, dovrebbe essere svolta in via preventiva, e pertanto prima di adibire il neo assunto ai rischi di esposizione legati alla propria mansione.
Ho una lavoratrice in gravidanza che mi chiede di poter lavorare fino all'ottavo mese, cosa devo fare?
Se si tratta di una lavoratrice esposta a rischio, occorre contattare preventivamente il medico competente, che potrà indicare se la mansione della lavoratrice in causa è congrua con una richiesta di flessibilità dell'astensione obbligatoria o meno.
È importante muoversi con un congruo anticipo, indicativamente a partire dalla fine del sesto mese, poiché in caso positivo la lavoratrice dovrà presentarsi dal medico competente recando in visione nulla osta da parte dello specialista ginecologo convenzionato col SSN.
In azienda siamo solo impiegati e lavoriamo in ufficio, sono comunque tenuto a nominare il medico competente?
Partendo dal presupposto che occorre verificare le informazioni riportate sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), se elaborato, è tuttavia possibile provare ad esemplificare in questo modo: se l'esposizione al videoterminale risulta essere superiore alle 20 ore settimanali, allora la normativa richiede di procedere con la sorveglianza sanitaria, qualora invece l'esposizione non raggiunga detta soglia, probabilmente lo stesso DVR indicherà i lavoratori come "non esposti a rischio" e non ci sarà obbligo di procedere alla nomina del medico.
Un mio lavoratore deve rientrare al lavoro dopo isolamento domiciliare obbligatorio, ma non ha un tampone negativo. Come devo comportarmi?
In caso di rientro del lavoratore da isolamento, il datore di lavoro può richiedere riscontro del documento a cura del Servizio di Igiene Pubblica per "Fine isolamento", che attesta la data a partire dalla quale il lavoratore può riprendere le normali attività (ivi compresa l'attività lavorativa). Quella è la certificazione necessaria prima del rientro in azienda. Al contrario non è opportuno che il datore di lavoro richieda al proprio lavoratore copia degli esiti di eventuali tamponi svolti; questo potrebbe portare, a causa della natura sensibile dei dati contenuti, a contenziosi legati alla tutela della privacy.