Dopo i regolamenti sui rifiuti da prodotti assorbenti per la persona e sulla gomma vulcanizzata granulare, il Ministro per l’Ambiente ha firmato quello sull’End of Waste di carta e cartone.
Il Regolamento attua quanto disposto dall’art. 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce che un rifiuto non può più essere considerato tale quando viene sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
3) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
4) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che i criteri di cui al comma 1, ovvero i quattro sopra elencati, sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, o, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Lo schema normativo del regolamento end of waste di carta e cartone è stato elaborato dopo numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, gli operatori del settore e l’Istituto Superiore Sanità (ISS) per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana, e ha ottenuto, di recente, il via libera dell’UE .
Si articola in:
– 7 articoli, che determinano gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità;
– 3 allegati:
1) contiene i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643;
2) individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e il cartone recuperati;
3) riporta il modello della dichiarazione di conformità, che è una dichiarazione sostitutiva di notorietà, con l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.
In sostanza il recupero dovrà avvenire “esclusivamente in conformità” alle disposizioni contenute nella norma UNI EN 643 Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare, nel rispetto dei requisiti di qualità ovvero dei criteri elencati nell’allegato 1, dove sono specificate anche le necessarie verifiche sui rifiuti in ingresso al “ciclo del riciclo” e sulla carta e cartone recuperati.