Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel pomeriggio di venerdì 12 marzo un nuovo decreto legge con ulteriori misure “per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In allegato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Da zone gialle a zone arancioni
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione.
Zone rosse
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.
Zone rosse locali
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa e ulteriori misure più restrittive nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree minacciate da un’ampia circolazione delle varianti.
Spostamenti
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 o alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui sopra non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite perla zona rossa.
Pasqua in zona rossa
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, a eccezione delle regioni in zona bianca, si applicano le misure della zona rossa.
È comunque possibile l’asporto per i ristoranti fino alle ore 22.00 e per i bar fino alle 18.00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata) fino a un terzo.