Torna all'elenco

Milleproroghe 2020: importanti modifiche al dpr 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici

2 minuti di lettura
24 Febbraio 2020 Stampa

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, corrisponde all’INAIL una quota pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Nello specifico:

– L’INAIL dovrà predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. A tal proposito, INAIL dispone già dell’applicativo software (CI.VA.) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione) e che potrebbe facilmente essere implementata per la funzione di banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici.

– Gli organismi dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate e dovranno fare riferimento al tariffario delle verifiche individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005, disponibile in allegato, che riporta ad esempio le tariffe per le verifiche degli impianti di messa a terra in base alle “classi di potenza installata”.

– Il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è entrato in vigore il 31 dicembre 2019, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma i suoi effetti sono provvisori perché i Decreti Legge “decadono” se il Parlamento non li converte in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

 

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate