Mercoledì 19 maggio la Camera dei deputati ha approvato la legge di conversione (n.69/2021) del cosiddetto “Decreto Sostegni” (D.L n.41/2021) confermando, tra le altre cose, il raddoppio dei cosiddetti “fringe benfits” per il 2021. Il limite di esenzione IRPEF da 258,23 euro, come previsto dall’art.51 del TUIR (il Testo Unico delle imposte sui redditi ndr.), viene così raddoppiato a 516,46 euro.
I fringe benefits
I “fringe benefits” sono benefici esenti da tassazione e da contribuzione ed accessori alla retribuzione. Il datore di lavoro può riconoscerli come premio o incentivo ai propri dipendenti sotto forma di beni e servizi. Sono “fringe benefits” cioè benefit accessori, lo smartphone aziendale, i buoni pasto o i buoni benzina, giusto per fare alcuni esempi. Nel corso degli ultimi anni il ventaglio dei fringe benfits si è allargato, comprendendo anche servizi sanitari, polizze assicurative, agevolazioni per il pagamento dell’asilo e molto altro ancora.
È bene ricordare che questi benefici non devono essere obbligatoriamente riconosciuti alla totalità dei lavoratori, ma derivano da una libera scelta del datore di lavoro. Inoltre non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.