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Sostegni al commercio: dal 3 maggio via alle domande di contributo

Scatta da martedì 3 maggio, dalle ore 12:00, la possibilità di presentare la domanda di accesso ai sostegni per il commercio al dettaglio
La finestra si chiuderà alla stessa ora di domenica 24 maggio. Lo prevede un decreto del 24 marzo della Direzione generale incentivi del Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce anche modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal cosiddetto decreto “Sostegni ter“.

Modalità e presentazione delle domande

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio, né penalizzazione. Se le risorse non risulteranno sufficienti in rapporto alle domande ammissibili, il MISE ridurrà in modo proporzionale il contributo, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi. L’importo del contributo potrebbe essere ridotto anche per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nei limiti del Quadro temporaneo.

Ogni impresa potrà presentare un’unica domanda ed esclusivamente online attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del Ministero (ad oggi la procedura non è ancora disponibile).

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

Nel caso in cui l’impresa, sulla base delle informazioni del Registro delle imprese, non risulterà in possesso dei requisiti la procedura informatica non consentirà il completamento della domanda.

Chi può presentare domanda

I beneficiari sono le imprese che presentano i seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).

Il contributo spetta solo alle imprese con un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato nel 2021 pari o superiore al 30% rispetto al 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riparametrato nei seguenti modi:

  • 60%, per i soggetti con ricavi nel 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi nel 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi nel 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

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