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Niente TARI su lavorazioni industriali o artigianali se producono in via prevalente rifiuti speciali

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16 Dicembre 2014 Stampa

Opportunità anche per le attività stagionali della montagna

Lapam informa che con la circolare n. 47505 del 9.12.2014 il Dipartimento delle Finanze è intervenuto per chiarire la disciplina in materia di rifiuti speciali introdotta dalla Legge di Stabilità 2014. Questo chiarimento rappresenta un successo per la nostra Associazione visto che da diversi anni si sta cercando di contrastare un sistema impositivo che vede gravemente penalizzate le imprese produttive, spesso soggette a duplicazioni.

 

In sintesi la nuova normativa (comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013) permette di considerare non tassabili le aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che producono in via prevalente rifiuti speciali. Questo poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.

Il MEF ha giudicato quindi non corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici destinate alle attività produttive, con la sola esclusione della parti occupate da macchinari.

Tale esclusione dalla tassa avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Peraltro il Comune deve individuare con proprio Regolamento le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Il MEF, in conclusione, precisa che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono sempre essere considerati non tassabili in quanto ritenuti produttivi di rifiuti speciali a prescindere dal Regolamento del Comune.

Sono inoltre escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e permanente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asserviti al ciclo produttivo. Il Comune, a sua volta, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali estendere il divieto di assimilazione.

Come consigliato dal MEF al fine di evitare contenziosi è opportuno che i comuni avviino una serie di consultazioni per la definizione di tale disposizione regolamentare. Per questo Lapam sta chiedendo incontri urgenti sul territorio.

Altra notizia importante sulla TARI riguarda i comuni della montagna con riferimento alla riduzione spettante per le utenze non domestiche delle attività stagionali. Anche su questo Lapam organizzerà incontri con le amministrazioni locali per definire al meglio cosa si intende per attività stagionale visto che la Legge Regionale 26/07/2003 la identifica con durata complessiva nell'anno compresa tra 30 e 240 giorni. Occorre che i regolamenti comunali rispettino questa forbice non limitandosi a considerare stagionali, ai fini del tassa, solo le attività di durata inferiore ai 6 mesi. Gli enti locali devono poi uniformare l'entità della riduzione che oggi varia molto a seconda del Comune di riferimento.

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