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Rifiuti delle imprese: quali novità normative sulla assimilazione ai rifiuti urbani

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31 Ottobre 2017 Stampa

Rifiuti delle imprese: quali novità normative sulla assimilazione ai rifiuti urbani

Il decreto recante i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, previsto ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lett. e) del d.lgs n. 152/06 (che attribuisce allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani) dopo una attesa di oltre venti anni (l’obbligo era già previsto dal decreto Ronchi e mai assolto), sembra diventare realtà, tanto che il Ministero ha predisposto una nuova bozza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II-bis, infatti, con la sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017 aveva accolto il ricorso per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente rispetto all’obbligo su di esso gravante di concludere il procedimento volto alla definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante l’adozione di apposito decreto ex art. 195 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 152/2006 e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Tribunale amministrativo aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento adottando, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della sentenza.

La bozza di decreto identifica con chiarezza alcuni limiti all’assimilazione, oggi spesso oltrepassati dalle pubbliche amministrazioni (nonostante alcuni vincoli siano già definiti a livello normativo), escludendo i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive (compresi i magazzini) e gli imballaggi per il trasporto.
testo attualmente proposto, inoltre, impone ai Comuni il divieto di assimilare determinate attività commerciali (come negozi, supermercati, ipermercati) che superano specifiche soglie dimensionali stabilite in base alla superficie.
nuova bozza di Decreto inoltre distingue i criteri in due casi, ovvero in presenza o meno di misurazione puntuale.

Due articoli dalla nuova bozza del decreto:

Articolo 4 – Criteri in presenza di misurazione puntuale

1. In presenza di un sistema di misurazione puntale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi stabiliti per ciascuna attività tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti relative agli anni precedenti. In ogni caso i valori di produzione per ciascuna attività non sono superiori al valore limite Q riportato nell’allegato 3. In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale sono adottati, per il primo anno, i valori limite Q di cui all’allegato 3. I rifiuti prodotti nell’ambito delle attività per le quali non è indicato, nell’allegato 3, il valore limite sono assimilati. Nel caso di misurazione puntuale del solo rifiuto residuale della raccolta differenziata (CER 20 03 01), i valori riportati nell’allegato 3 sono moltiplicati per il fattore 0,35.

2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico in quantità non superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell’allegato 3.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività commerciali in quantità superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell’allegato 3.

Articolo 5 – Criteri in assenza di misurazione puntuale

1. In assenza di un sistema di misurazione puntale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti in misura non superiore ai limiti Sv e Sd di cui all’allegato 4. I rifiuti prodotti nell’ambito delle attività per le quali, nell’allegato 4, non è indicato il valore limite sono assimilati.

2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell’allegato 4.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti Sv indicati nell’allegato 4.

4. Nel caso in cui le superfici di vendita delle attività commerciali superino i limiti Sv sono assimilabili ai rifiui urbani i rifiuti speciali non pericolosi che si formano negli uffici, nelle mense, nei bar, nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico diversi dalla superfice di vendita, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell’allegato 4.

CONAI – novità degli importi del contributo ambientale

Entità del Contributo Ambientale per materiale in vigore dal 1 gennaio 2018,

Acciaio – 13,00 €/t (8,00 €/t dal 1° gennaio 2018)
Alluminio – 45,00 €/t
Carta – 4,00 €/t (10,00 €/t dal 1°gennaio 2018)
Legno – 7,00 €/t
Plastica – 188,00 €/t (Fascia A: 179,00 €/t, Fascia B: 208,00 €/t, Fascia C: 228,00 €/t dal 1° gennaio 2018)
Vetro – 17,30 €/t (16,30 €/t dal 1° luglio 2017 e 13,30 €/t dal 1°gennaio 2018)

Dal 1 gennaio 2018, inoltre, sarà anche introdotto il contributo ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica che andiamo ad analizzare.

La diversificazione del contributo per gli imballaggi in plastica

La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita a cominciare dagli imballaggi in plastica, il materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo.

Nel corso del 2015 sono stati condivisi i tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva:

– la selezionabilità,
– la riciclabilità,
– per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri, il circuito di destinazione prevalente dell’imballaggio quando diventa rifiuto.

Il circuito di destinazione può essere “Domestico” o “Commercio & Industria”. Rientrano negli imballaggi del circuito “Domestico” anche quelli da “Commercio & Industria” sistematicamente assimilati ai rifiuti urbani.

I Criteri Guida sono stati definiti dopo un lavoro di analisi e approfondimento che ha visto un positivo e costruttivo dialogo con le Associazioni dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi, che ha permesso di condividere le logiche seguite.

Attraverso l’applicazione dei Criteri Guida sono state definite tre categorie di imballaggi in plastica:

– imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”- FASCIA A
– imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” – FASCIA B
– imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali – FASCIA C.

Con questo nuovo approccio si prevedono tre diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi in plastica: beneficeranno di un’agevolazione sul valore del CAC (contibuto ambientale conai) plastica gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Domestico, e di un’agevolazione superiore quelli selezionabili e riciclabili da circuito Commercio & Industria (di seguito C&I), mentre non beneficeranno di agevolazioni gli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del fine vita, indipendentemente dal loro circuito di destinazione.

Livelli contributivi – Entrata in vigore dal 1 gennaio 2018:

Dal 1° gennaio 2018, entreranno in vigore i valori delle tre fasce contributive per gli imballaggi in plastica, così definiti:

– Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 179,00 €/t
– Fascia B (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 208,00 €/t
– Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 228,00 €/t

Per la determinazione dei valori delle tre fasce è stato adottato un approccio di Life Cycle Assessment (LCA) – sottoposto a una “critical review” da parte di un ente terzo accreditato – che ha identificato gli impatti ambientali delle fasi di fine vita /nuova vita degli imballaggi. Come sollecitato dalle imprese, tuttavia, in questa fase di prima applicazione è stato adottato un criterio di gradualità che prevede la piena applicazione a partire dal 2019.

Fase di test:

Dal 1° maggio 2017 è disponibile la nuova modulistica che i consorziati possono utilizzare per le dichiarazioni del Contributo Ambientale di competenza di aprile 2017 e che diventerà obbligatoria a partire dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017.
la fase di test rimarrà comunque invariato e unico il valore del Contributo Ambientale plastica, pari a 188,00 €/ton.
errori di imputazione delle tipologie di imballaggio dichiarate nelle corrispondenti fasce contributive non avranno conseguenze a carico delle aziende.

Recependo le richieste di Associazioni e Aziende, la decorrenza dell’entrata in vigore della diversificazione contributiva è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, così da coincidere con l’anno solare.

Sintesi adempimenti Conai:

qualunque impresa importi, produca o utilizzi imballaggi è sottoposta ad adempimenti definiti dal Consorzio Nazionale Imballaggi ovvero:
produttori di materiali da imballaggio o fabbricanti, trasformatori o importatori di imballaggi vuoti, complessivamente definiti come “produttori” ai sensi della regolamentazione del CONAI  devono:

– iscriversi al CONAI nella categoria Produttori;
– iscriversi ad uno o più Consorzi di Filiera (Ricrea/acciaio; Cial/alluminio; Comieco/carta; Rilegno/legno; Corepla/plastica; Co.Re.Ve./vetro) in rapporto ai materiali prodotti o importati;
– applicare il Contributo Ambientale Conai nelle fatture di vendita degli imballaggi agli utilizzatori o di vendita delle materie prime da imballaggio agli autoproduttori;
– dichiarare e versare il Contributo Ambientale Conai dovuto.

i commercianti e distributori o altri utilizzatori (ovvero addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di prodotti confezionati, autoproduttori) definiti come “utilizzatori” ai sensi della regolamentazione del CONAI  devono:

– iscriversi al CONAI nella categoria Utilizzatori;
– pagare il Contributo Ambientale Conai applicato in fattura dai propri fornitori (o dichiarare e versare il Contributo Ambientale Conai dovuto qualora di svolga attività di importazione di prodotti confezionati o di materie prime e/o imballaggi vuoti utilizzati dagli autoproduttori);
–  esporre le diciture previste (“Contributo CONAI assolto”) sulle proprie fatture di vendita.

L’adesione al CONAI comporta il versamento una tantum di una quota costituita da un importo fisso (euro 5,16) più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa.
’entità del Contributo Ambientale CONAI varia in funzione del materiale prevalente che compone l’imballaggio.

L’inadempienza rispetto agli obblighi in capo alle diverse categorie di soggetti genera l’applicazione di sanzioni anche significative.
.B.: Sono esclusi gli utenti finali degli imballaggi, ovvero quei soggetti che, pur acquistano merce imballata per l’esercizio della propria attività o per il proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L’esclusione viene meno quando i soggetti di cui sopra acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività.

Cos’è l’imballaggio

I riferimenti normativi – D.lgs. 152/06
direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97).

L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:

a. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.

L’allegato E, punto 2, al D.lgs. 152/06 inoltre, specifica che la definizione di “imballaggio” è basata sui criteri seguenti:

I) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
II) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
III) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

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