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Approvati i decreti attuativi del “pacchetto economia circolare”

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5 Ottobre 2020 Stampa

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti legislativi che recepiscono le quattro direttive europee del Pacchetto Economia Circolare, ovvero:

1) Direttiva 2018/849/UE su veicoli fuori uso, pile e RAEE;

2) Direttiva 2018/850/UE sulle discariche;

3) Direttiva 2018/851/UE sui rifiuti;

4) Direttiva 2018/852/UE sugli imballaggi.

Approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 agosto e datati 3 settembre 2020 e pubblicati in gazzetta ufficiale.

Dalla conferma degli obiettivi europei di economia circolare – 65% di rifiuti riciclati entro il 2035 e, per lo stesso anno, soglia massima di conferimento in discarica al 10% per i rifiuti urbani – conseguono importanti modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, tra le quali ricordiamo:

– La ridefinizione del concetto di rifiuto urbano che accoglierà una fetta più ampia dei rifiuti non domestici, determinando quindi una più alta percentuale di rifiuti cosiddetti assimilabili e la modifica dei requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

– Il Programma Nazionale Rifiuti ovvero una ridefinizione della mappa degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti urbani sull’intero territorio nazionale, in modo da monitorarla potenziarla e uniformarla, al fine di rendere le Regioni autosufficienti nel trattamento e nella gestione circolare dei propri scarti.

– Il RenTri cioè il nuovo Registro elettronico nazionale di Tracciabilità dei rifiuti tanto atteso dopo l’abolizione del Sistri, in conseguenza del quale sono attese importanti modifiche, tra le altre, ai modelli e ai formati del registro di carico e scarico e al formulario di identificazione.

– La responsabilità estesa del produttore per più ampie categorie di materiali e prodotti, oltre a quanto già avviene per gli imballaggi, con il fine di sollevare i cittadini dalla gran parte dei costi della raccolta e incentivare quanto più possibile la prevenzione dei rifiuti, la riparazione, il riutilizzo o, al peggio, il riciclo o il recupero dei componenti.

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849

La direttiva oggetto di recepimento prevede che, al fine di verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa europea di riferimento, non sia sufficiente l’invio di relazioni triennali da parte degli Stati membri alla Commissione e, ha disposto, pertanto, che le relazioni vengano trasmesse annualmente.
Il decreto legislativo approvato in attuazione della direttiva prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849,

La direttiva ha l’obiettivo di:
• prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso;
• garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
• assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.
• Il decreto, pertanto:
• coordina le disposizioni nazionali con quelle della direttiva, con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore;
• individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
• rafforza l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
• individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE

Il decreto introduce una nuova disciplina organica in materia di conferimento di rifiuti in discarica.
La direttiva prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l’obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi, nonché il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.
Il decreto legislativo mira a:
• riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche;
adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche;
• definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851

In attuazione della cosiddetta direttiva rifiuti, il decreto:
• riforma il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), che ne individua e circoscrive specificamente responsabilità, compiti e ruoli. Si semplificano le procedure per l’istituzione di nuovi sistemi di EPR e si lascia spazio alla concorrenza tra i diversi operatori. Si assoggetta, inoltre, al regime di responsabilità estesa del produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto), adottando misure volte a incoraggiare la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale;
• nel prevedere e disciplinare l’applicazione di requisiti minimi generali in materia di EPR, individua i requisiti atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti, a garantire l’alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e trattati, ad assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti relativamente alla loro quota di mercato, ad assicurare una corretta informazione ai detentori del rifiuto in merito alle misure di prevenzione, ai centri per il riutilizzo e per la preparazione al riutilizzo e ai sistemi di raccolta;
• stabilisce che i produttori corrispondono un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;
• istituisce un Registro nazionale dei produttori per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore;
• si rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che conterrà anche misure relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare;
• prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici.
• Il testo, inoltre, introduce norme in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi e di bonifica dei siti inquinati.
• Infine, si stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.

Il Ren.tri

Il comma 14 dell’art. I sostituisce l’art. 188-bis del d.lgs. 152 del 2016, chiarendo che “Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel ‘Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti’ istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212″. Lo stesso comma specifica inoltre che “per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Concetto ribadito anche al comma 4, dove si chiarisce che, con decreto del Ministero dell’Ambiente verranno disciplinati

“i modelli e i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi”.

Insomma, se fino ad oggi il RenTri era poco più che un acronimo, con l’entrata in vigore dei decreti di recepimento del pacchetto economia circolare il nuovo sistema comincerà finalmente a prendere forma. Una forma che, stando a quanto appena riportato, sembrerebbe destinata a ricalcare ancora una volta quella del sistema delle scritture ambientali così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi vent’anni e più, basato su registri di carico e scarico e formulari di identificazione, anche se con ogni probabilità riproposti in una veste digitalizzata. E per conoscere nel dettaglio i meccanismi del RenTri occorrerà aspettare i decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente con i nuovi modelli e formati.

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