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CONAI: novità per commercianti di imballaggi dal 1 gennaio 2019

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12 Dicembre 2018 Stampa

Per effetto di alcune modifiche statutarie e regolamentari del Consorzio Nazionale Imballaggi, a partire dal 1 gennaio 2019, cambierà il momento in cui, nella filiera di commercializzazione degli imballaggi vuoti, si realizza la cosiddetta “prima cessione” dell’imballaggio finito, nei casi in cui nella filiera siano presenti uno più commercianti di imballaggi.

La prima cessione dal 1 gennaio 2019

Sarà considerata “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.

Resta invariata l’ipotesi del trasferimento del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Conseguenze per i commercianti di imballaggi vuoti

Ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale CONAI (CAC), il commerciante di imballaggi vuoti sarà, pertanto, equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando quindi il momento dell’applicazione del CAC al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo utilizzatore.

Il commerciante di imballaggi vuoti dovrà, pertanto:

– applicare il CAC nelle fatture di vendita al primo cliente-utilizzatore
– dichiarare ai propri fornitori cedenti (produttori di imballaggi o commercianti di imballaggi vuoti) di farsi carico delle procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC
– dichiarare e versare a CONAI il CAC riscosso sulle prime cessioni effettuate

Procedura agevolata (facoltativa) per “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti

E’ prevista la possibilità per i commercianti di imballaggi vuoti che non superano il volume di vendite di 150 tonnellate anno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio di non applicare la procedura di cui sopra e quindi di continuare ad operare come hanno fatto sino ad oggi.
usufruire di questa opzione sarà necessario inviare a CONAI una autocertificazione. Sono previste anche delle nuove diciture da riportare nelle fatture di vendita nei casi sopra specificati. Infatti la storica dicitura “contributo ambientale conai assolto” dovrà riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni.

I piccoli commercianti dovranno apporre sulla fattura la dicitura ”corrispettivo comprensivo del contributo ambientale conai già assolto” per gli imballaggi vuoti ceduti ed eventualmente qualora ci siano anche materiali di confezionamento (degli stessi imballaggi vuoti ceduti) la dicitura “contributo ambientale conai assolto”.

 

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