Contributo Albo gestori ambientali
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali, sono tenute a versare la relativa quota di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno.
’ammontare del diritto annuale è stabilito dall’art. 24, comma 3 del DM 120/2014 e varia in base alla categoria e alla classe di iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato accedendo al portale www.AlboGestoriRifiuti.it e selezionando la voce Login Imprese.
I soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo, individuate dall’art. 212, comma5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono le seguenti:
– Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti (compresi i siti contenenti amianto);
– Imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione;
– Imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano.
Procedure di iscrizione semplificata
Sono previste procedure di iscrizione semplificata per:
– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg/giorno o 30 L/giorno;
– Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– Aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.