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Decreto Scia 2 : Le Novità In Materia Ambientale

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16 Dicembre 2016 Stampa

Decreto SCIA 2

In vigore dal 11 dicembre 2016 il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) individua i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria un’autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva. Il decreto attua quanto disposto dall’art. 5 della L. 124/2015 di riforma della P.A. e dai principi vigenti in sede europea, intervenendo in particolar modo sulla materia edilizia – con attenzione anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili – e prevedendo diverse modifiche al relativo Testo unico (D.P.R. 380/2001) finalizzate alla semplificazione amministrativa.

Tra le attività individuate nell’Allegato, in particolare nella dedicata Sezione III del medesimo, figurano altresì quelle in ambito ambientale, per le quali vengono individuati il relativo regime amministrativo e le norme d’interesse.
tratta in particolare delle attività di realizzazione di nuove installazioni, modifica sostanziale e non, rinnovo/riesame e voltura in ambito di Autorizzazione Integrata Ambientale; di progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA e a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA nonché di attività inerenti all’Autorizzazione Unica Ambientale.

In materia di gestione rifiuti, il decreto si occupa di individuare il regime amministrativo delle attività di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e relativo rinnovo, di realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio nonché rinnovo dell’autorizzazione.
, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici.
livelli di semplificazione potranno essere previsti da regioni e ed enti locali, che entro il 30 giugno 2017 dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel provvedimento. (SB).

Sezione III

La terza sezione della tabella allegata al decreto, che schematizza i titoli abilitativi necessari per ogni intervento edilizio, individua l’iter e le autorizzazioni necessarie per valutare l’impatto delle opere sull’ambiente.

La tabella comprende:

– autorizzazioni integrate ambientali (AIA)
– valutazioni di impatto ambientale (VIA)
– autorizzazioni uniche ambientali (AUA)
– attività relative ad immissioni in atmosfera
– gestione dei rifiuti
– inquinamento acustico
– scarichi idrici, dighe, bonifiche

per un totale di 37 attività

In corrispondenza di ogni attività è indicato il regime amministrativo, cioè se è necessaria una autorizzazione o è invece sufficiente una comunicazione, l’eventuale concentrazione di regimi amministrativi, cioè il bisogno di adempimenti ulteriori, e i riferimenti normativi che regolano il caso specifico.

Autorizzazione integrata ambientale – AIA

Necessitano dell’AIA:

– l’installazione o la modifica sostanziale di impianti destinati ad attività energetiche, come cokerie, raffinerie di petrolio e gas,  gli impianti per la lavorazione dei metalli e i prodotti minerari;
– la modifica non sostanziale degli impianti già in possesso di AIA;
– la voltura dell’AIA.

Valutazione di impatto ambientale – VIA

La VIA è richiesta per la realizzazione di opere o impianti che possono produrre impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Si tratta di impianti e opere contenute negli Allegati II e III del Codice Ambientale, tra cui:

– centrali termiche
– raffinerie
– centrali nucleari
– acciaierie
– impianti chimici
– aeroporti
– tronchi ferroviari
– porti
– autostrade
– gasdotti
– oleodotti
– cave e miniere

La valutazione di impatto ambientale serve a misurare il raggio d’azione degli effetti prodotti dalle opere, in termini di qualità ambientale e coinvolgimento di persone e altre opere presenti.

Autorizzazione integrata ambientale – AUA

L’AUA deve essere utilizzata per la realizzazione di impianti non soggetti ad AIA che necessitano anche di autorizzazione agli scarichi, comunicazione preventiva per l’utilizzo delle acque di vegetazione e reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazioni in materia di rifiuti.

Emissioni in atmosfera

La tabella spiega che per la realizzazione o il trasferimento degli stabilimenti industriali è richiesta una autorizzazione. Se l’attività produce esalazioni insalubri deve essere inviata anche una comunicazione al Comune, che può vietare l’attivazione o prescrivere ulteriori adempimenti per la tutela della salute.
volta ottenuta l’autorizzazione, per la messa in esercizio dello stabilimento è sufficiente una comunicazione. Le modifiche non sostanziali agli stabilimenti richiedono un’autorizzazione che si può formare anche per silenzio assenso in caso di inerzia del Comune.

Bonifiche

Il decreto introduce una serie di semplificazioni con l’obiettivi di incentivare le bonifiche da parte di soggetti estranei alla contaminazione. Proprietari, gestori o soggetti che hanno la responsabilità del sito in cui si rileva il superamento della soglia di contaminazione, o il pericolo che questo accada, possono attuare le misure di prevenzione dandone comunicazione immediata alla Regione.
’estraneità alla contaminazione si può autocertificare e così si può subentrare nelle attività di bonifica in qualunque momento. È inoltre possibile suddividere in lotti non inferiori a 15mila metri quadri le aree da sottoporre a bonifica. I documenti di analisi di rischio e di bonifica possono essere presentati insieme al piano di caratterizzazione.
opta per la suddivisione in lotti ha degli sconti fino al 30% sulle garanzie finanziarie da presentare per la realizzazione dell’intervento e il conseguente sfruttamento del sito.

Gestione dei rifiuti

Per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali e la realizzazione di impianti di smaltimento è richiesta una autorizzazione. Per i rinnovi basta invece una comunicazione.

Inquinamento acustico

A seconda dell’attività da realizzare saranno necessari determinati accertamenti per valutare l’impatto sugli abitanti. Ma non solo, perché nella costruzione di scuole, ospedali o parchi si valuterà il clima acustico delle aree interessate per capire se la zona è idonea ad ospitare queste strutture. Se non si superano determinate soglie, individuate dal DPCM 14 novembre 1997, basterà la comunicazione.

La tabella spiega in dettaglio quali procedure seguire anche per la valutazione dell’impatto prodotto dagli scarichi idrici, dalle dighe e dall’utilizzo dei corsi d'acqua.

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