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Esportatori abituali: nuove regole per utilizzo del modello “Dichiarazione d’intento”

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4 Gennaio 2017 Stampa

nuove regole per utilizzo del modello “Dichiarazione d'intento”

Per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 sarà necessario utilizzare il nuovo modello approvato il 2.12.2016, mentre fino al 28 febbraio 2017 occorre usare quello attualmente vigente.

Il vecchio modello di dichiarazione resta tuttavia valido anche per le operazioni di acquisto che saranno effettuate dopo il 1° marzo, a patto che siano stati compilati il campo 1 o il campo 2 e non i campi 3 e 4 (“operazioni comprese nel periodo da”). Se invece questi ultimi sono stati valorizzati con l’indicazione del periodo, la dichiarazione vale solo per le operazioni fino al 28 febbraio e bisognerà presentarne una nuova per gli acquisti successivi a questa data. Attenzione all’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, poiché, qualora l’esportatore voglia acquistare senza imposta per un importo superiore, sarà necessario presentare un nuovo modello ad integrazione.
i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120/E di oggi, in risposta ai dubbi sulla transizione dal vecchio al nuovo modello, sollevati dalle associazioni di categoria.

Quando il vecchio modello ha validità

Le operazioni di acquisto che avverranno fino al 28 febbraio 2017 devono essere comunicate con la dichiarazione d’intento nella versione attualmente in uso. Il vecchio modello resta inoltre valido per tutto il 2017 a patto che siano stati compilati il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”. Invece, nel caso in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da”, indicando un periodo che termina oltre il 28 febbraio (ad esempio, dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione sarà valida solo per le operazioni che avverranno fino a questa data. Per le operazioni di acquisto a partire dal 1° marzo 2017 occorrerà quindi presentare un’altra dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.

E sul nuovo modello, attenzione agli importi

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento (al campo 2 della sezione “dichiarazione”). Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, ne deve produrre una nuova, indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

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