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F-Gas: proroga di validità delle certificazioni al 3 maggio

3 minuti di lettura
12 Gennaio 2021 Stampa

Il 24 dicembre scorso il Ministero dell’Ambiente, alla luce della Legge 27 novembre 2020 n.159, ha emanato la circolare n.108897, in cui chiarisce gli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 2, in materia di Certificazioni F-Gas.

Ricordiamo, infatti, che gli articoli 7 e 8 dello stesso D.P.R. prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono determinate attività, in particolare nel campo della refrigerazione e del condizionamento, debbano essere in possesso di un certificato rilasciato da organismi di certificazione accreditati da Accredia e designati dal Ministero dell’Ambiente e che, nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, erano già stati adottati provvedimenti di proroga dei certificati in scadenza.

Vediamo cosa prevede l’ultimo provvedimento ministeriale, ripreso anche da Accredia, in una nota agli organismi di certificazione.

Per le certificazioni F-Gas rilasciate alle imprese

I certificati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 resteranno validi fino al 3 maggio 2021.

Ad esempio nel caso di un certificato impresa con scadenza (quinquennale) al 20 settembre 2020, qualora il certificato non sia stato rinnovato a causa dell’emergenza sanitaria, l’Organismo di certificazione deve riattivare sul Registro telematico il certificato, inserendo il 3 maggio 2021 come data di scadenza.

Entro il 3 maggio 2021 l’Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di rinnovo relativamente all’anno 2020 ed entro 10 giorni lavorativi successivi al 20 settembre 2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all’anno 2021.

Per il mantenimento annuale delle certificazioni F-Gas imprese e persone fisiche

Se la scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, la scadenza annuale è prorogata fino al 3 maggio 2021, termine entro il quale dovrà essere effettuata la verifica di mantenimento.

Ad esempio nel caso di certificato impresa/persona fisica con scadenza annuale al 20 settembre 2020, qualora il certificato non sia stato mantenuto nei tempi previsti dallo schema di riferimento a causa dell’emergenza sanitaria, il certificato sospeso deve essere riattivato fino al 3 maggio 2021.

Entro 10 giorni lavorativi successivi al 3 maggio 2021 l’Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all’anno 2020 e, entro 10 giorni lavorativi dopo il 20 settembre 2021, dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all’anno 2021.

In ogni caso, se entro il 3 maggio 2021 non perverrà tutta la documentazione relativa al mantenimento per l’anno 2020, l’Organismo sospenderà la certificazione entro i 10 giorni lavorativi successivi.

Per chiarimenti o informazioni sui termini di validità sopra riportati si consiglia alle imprese di prendere contatto con il proprio Ente di certificazione.

Per ulteriori informazioni

Letizia Budri – referente categoria Impianti Lapam
059 893 111
[email protected]

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