Il decreto legge cosiddetto “Milleproroghe 2021” (D.L. n.183/2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso, ha sospeso parzialmente l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021.
In particolare l’articolo 6 comma 15 prevede la sospensione dell’applicazione del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del D.Lgs 152/06 (così come modificato dal D.Lgs 116/2020) ovvero:
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Non è stata prevista la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, ovvero “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
A questo proposito è possibile consultare anche l’articolo che il CONAI ha dedicato a questo argomento sul proprio sito web.
Nessuna proroga è stata invece concessa per la nuova definizione di rifiuti urbani che è vigente dal 1°gennaio 2021, nonostante le richieste di ANCI e di numerose altre associazioni imprenditoriali. Si attende nei prossimi giorni una circolare chiarificatrice da parte del Ministero dell’Ambiente.