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Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

4 minuti di lettura
5 Marzo 2019 Stampa

Contestualmente è stato introdotto un primo tassello del nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente. EcoCamere ha pubblicato, sul tema, un interessante speciale col riepilogo delle novità più importanti e qualche dettaglio in più sul nuovo Registro.

I dettagli

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:

– enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

– produttori di rifiuti pericolosi;

– enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;

– commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

– per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti" (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, verranno fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente.

Tracciabilità dei rifiuti: come funziona adesso (periodo transitorio)

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli artt.188-189-190 e 193 del d.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).

L'art. 194-bis del d.lgs. 152/2006 dispone che, in attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo decreto legislativo possono essere effettuati in formato digitale.

Il comma in esame prevede altresì, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'applicazione delle sanzioni, relative agli adempimenti suddetti, previste dall'art. 258 del d.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010. Le sanzioni richiamate fanno riferimento alla mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

I costi del nuovo Registro

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà, a decorrere dal 2020 e al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, il versamento – ad apposito capitolo del bilancio dello Stato – di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, di ammontare che verrà fissato dal decreto, da aggiornare ogni 3 anni.

La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi, stabiliti al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto sopra citato.

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