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Impianti minori: obbligo di comunicazioni entro il 29 febbraio

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1 Febbraio 2024 Stampa

Entro il 29 febbraio 2024 i gestori di impianti minori dovranno effettuare alcune comunicazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il primo aspetto è specificare che cosa si intende per impianti minori, da suddividere tra distributore minore e deposito minore.

  • Distributore minore: apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegato a serbatoi di capacità globale superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. Presenza di pistole erogatrici con attrezzature ausiliarie (pompe, motori elettrici ecc..);
  • Deposito minore: deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale con capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi. A differenza dei distributori, i depositi sono privi del sistema di erogazione.

Impianti minori: entro il 29 febbraio 2024 comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Come stabilito con la Circolare n. 47/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli esercenti di depositi e distributori minori sono obbligati a:

  • comunicare, all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, l’esercizio (l’installazione) di un deposito o distributore minore;
  • tenere un registro di carico e scarico in modalità semplificata

Una volta inviata la comunicazione, all’esercente si attribuisce un codice identificativo dell’impianto minore da comunicare al fornitori di carburante. Per i depositi minori, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si sostituisce alla denuncia da effettuare obbligatoriamente per gli impianti ordinari soggetti a licenza fiscale e ha come unica finalità il loro censimento.

Entro il 29 febbraio 2024, gli esercenti di impianti minori sono tenuti a trasmettere tramite la propria pec all’Ufficio dell’ADM territorialmente competente, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, desunti dal registro di carico e scarico.

In particolare, nel prospetto riepilogativo il titolare dell’impresa deve riportare il codice identificativo dell’impianto e per ciascun prodotto energetico:

  • la giacenza contabile al 1° gennaio;
  • il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno) e le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
  • il totale dello scarico e le deficienze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle eventuali riscontrate in sede di verifica;
  • la giacenza contabile al 31 dicembre.

L’esercente dell’impianto dovrà conservare per minimo cinque anni:

  • il registro di carico e scarico;
  • le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto;
  • le relative fatture di acquisto;
  • i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione

In allegato a questa notizia è possibile scaricare il modello di registro carico e scarico e il modello di comunicazione attività depositi e distributori minori.

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