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Le emissioni in atmosfera

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3 Giugno 2019 Stampa

Il 19 Dicembre 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n.183/2017 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170.

In breve

Il decreto modifica la Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 (di seguito Testo Unico Ambientale TUA), relativa alla tutela dell’aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera, sia per quanto concerne l’introduzione della disciplina delle emissioni provenienti dai medi impianti di combustione sia attraverso un restyling della normativa relativa agli stabilimenti ed attività o impianti che producono emissioni in atmosfera.

Campo di applicazione e contesto normativo di riferimento

Il decreto legislativo è stato emanato in recepimento della Direttiva Europea relativa alla limitazione di taluni inquinanti presenti nelle emissioni gassose generate da impianti di combustione medi (Potenza termica nominale > 1 MW ed inferiore a 50 MW).

In effetti il Testo Unico Ambientale già disciplinava dal medesimo punto di vista, attraverso l’art. 273, le condizioni ed i criteri di gestione dei grandi impianti di combustione (Potenza termica nominale > 50 MW). Scopo del decreto, come vedremo in seguito, è inoltre il riordino generale della disciplina del controllo delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo alle autorizzazioni di carattere generale.

Principali novità introdotte

1. Disciplina dei medi impianti di combustione:

La disciplina dei medi impianti di combustione è effettuata inserendo nel TUA l’art. 273-bis, composto da ben 22 commi. Nell’articolo sono specificate tutte le procedure autorizzative cui sono sottoposti i medi impianti di combustione, i relativi valori limite di emissione, nonché i termini per l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni in esso contenute.

Si specifica che per Medio impianto di combustione si intente un “…impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta.”.

2. Estensione applicazione Autorizzazioni di carattere generale:

Premesso che ogni emissione in atmosfera deve essere autorizzata, in funzione della tipologia di attività che le genera e delle sostanze emesse, vi sono tre diverse tipologie di autorizzazioni alle emissioni (per le attività non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A.), come riportato nella tabella seguente.

Il legislatore prevede finalmente la possibilità di richiedere ed ottenere più di una autorizzazione di carattere generale per quei stabilimenti in cui sono presenti più categorie di attività o impianti elencati nella Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta (devono essere presenti esclusivamente tali impianti ed attività).

Le autorizzazioni di carattere generale consentono di risparmiare sia sui costi amministrativi (spese istruttorie, pareri tecnici delle Autorità competenti, frequenze autocontrolli più basse, ecc…), sia sui tempi di ottenimento delle autorizzazioni.

CATEGORIA ATTIVITÀ O IMPIANTO

In deroga o scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico
: cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie, friggitorie, panetterie, pasticcerie e affini con utilizzo giornaliero di farina non superiore ai 300 kg.
: Parte I dell'All. IV alla parte V del TUA
autorizzazione: non sottoposti ad autorizzazione salvo specifici regolamenti regionali

In regime semplificato
: saldatura di oggetti e superfici metalliche. Panificazione, pasticcerie e affini con utilizzo giornaliero di farina non superiore ai 1500 kg.
: Parte II dell'All. IV alla parte V del TUA
autorizzazione: di carattere generale. A.U.A. (D.P.R. n°59/2013) se presenti anche attività ordinarie o altre autorizzazioni da includere nell'A.U.A.

Ordinarie (tutte quelle non incluse nelle precedenti categorie)
: forni fusori di fonderie di alluminio
: Art. 269 del TUA
autorizzazione: A.U.A. (D.P.R. n°59/2013)

3. Possibilità di applicazione dei BAT – AEL anche per gli impianti non soggetti ad A.I.A.:

All’art. 271 il decreto inserisce la possibilità di applicazione dei valori limite di emissione connessi alle migliori tecniche disponibili (BAT – AEL) anche agli impianti di emissione non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché l’imposizione delle tecniche previste dalle conclusioni sulle BAT (Documenti adottati dall’Unione Europea che indicano, per ogni settore industriale o categoria di attività, quali sono le migliori tecniche disponibili applicabili per la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento da essi generato). I BAT-AEL sono quindi i valori di emissione associati all’utilizzo di una delle migliori tecniche disponibili sul mercato, consentendo di ottenere le più alte percentuali di abbattimento degli inquinanti presenti negli effluenti gassosi. La direzione intrapresa dal legislatore è quella di un controllo sempre più severo delle emissioni provenienti dalle attività industriali verso le varie matrici ambientali, mediante l’approccio della prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento.

4. Rafforzamento del ruolo dell’Autorizzazione Unica Ambientale e della legislazione regionale:

Le disposizioni del D.P.R. n.59/2013 (disciplina dell’A.U.A.) si applicano in luogo di quelle previste dall’art. 269 del TUA, relativamente al rilascio ed alle domande di autorizzazioni alle emissioni. Il legislatore inoltre prevede che le Regioni, con proprie Delibere o Regolamenti attuativi, disciplinino in materia opportuna le modalità di controllo e di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, oltre che la possibilità di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene provenienti dagli stabilimenti.

COSA FARE

– Sei un imprenditore o un gestore di attività industriale, artigianale o commerciale in cui sono presenti esclusivamente più categorie di impianti o attività elencate di seguito nella Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del TUA. Oppure hai intenzione di installare tali tipologie di impianti e non hai necessità di richiedere altri titoli abilitativi in materia ambientale?

In tal caso hai la possibilità di non richiedere l’A.U.A. ma di aderire a più di una autorizzazione di carattere generale, semplificando notevolmente costi e tempi per mettersi in regola dal punto di vista ambientale, e garantire allo stesso tempo che le emissioni provenienti dalle tue attività siano tali da garantire un’adeguata tutela dell’ambiente.

– Nel tuo stabilimento è presente un impianto medio di combustione esistente?

In tal caso hai tempo di adeguare il tuo stabilimento alle nuovi disposizioni normative, secondo i termini precedentemente indicati.

– Hai la necessità di installare un nuovo impianto medio di combustione?

In tal caso dovrai ottenere preventivamente un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera comprendente anche l’impianto da installare.

informazioni

[email protected]
893 111

 

 

 

 

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