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Novità End of Waste con il d.l. “crisi aziendali”

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7 Novembre 2019 Stampa

END OF WASTE

Tra le nuove disposizioni del decreto Crisi aziendali e tutela del lavoro (D.L. n. 101/2019, convertito in l. n. 128/2019) l’art.14-bis modifica e integra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste), che consente a scarti e rifiuti differenziati e recuperati di smettere di essere tali e di divenire veri e propri prodotti da reimmettere sul mercato.

Autorizzazioni

E’ previsto che “in mancanza di criteri specifici” le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero “sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni” stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro sui rifiuti 98/2008/CE, e anche di criteri dettagliati, definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzatori.

Il riferimento espresso ai nuovi criteri Ue dovrebbe consentire di superare il blocco causato dalla sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato e, far ripartire le autorizzazioni regionali “caso per caso”.

Infine, si prevede che in mancanza di criteri specifici continuino ad applicarsi, per le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e ai regolamenti di cui ai DM Ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269

Task force ministeriale

Altra novità di rilievo è “la creazione presso il Ministero dell’Ambiente di una task force per i decreti ministeriali caso per caso e la realizzazione di una banca dati nazionale sulle autorizzazioni che vengono rilasciate e quelle che man mano dovranno adeguarsi in fase di rinnovo o riesame”.

Se da un lato quindi questo “gruppo di lavoro” opererà per “assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti” in materia di End-of-waste “caso per caso”, dall’altro lato vi sarà un nuovo registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate, che consentirà al Ministero dell Ambiente di controllare le attività regionali e garantire che i criteri europei sull’End-of-waste siano applicati in modo corretto.

Il funzionamento del nuovo registro nazionale, e istituito presso il Ministero dell Ambiente al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, verrà definito da un successivo Decreto Ministeriale .

Controlli a campione dell’ISPRA

Tra le altre novità, alle Autorità spetta comunicare all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, mentre l'ISPRA, o l'ARPA territorialmente competente delegata dall’ISPRA, come già accennato, dovrà svolgere controlli a campione, sentita l'autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, circa la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, gli atti autorizzatori rilasciati nonché le condizioni.

L’ISPRA dovrà comunicare entro 15 giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’Ambiente mentre il procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni dall'inizio della verifica. A sua volta, il Ministero dell’Ambiente adotterà proprie conclusioni da trasmettere all'Autorità competente.

Ogni anno l’ISPRA dovrà redigere una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno e comunicarla al Ministero dell Ambiente entro il 31 dicembre.

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