Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato una nuova circolare allo scopo di fornire alcune interpretazioni a seguito dei numerosi quesiti pervenuti sulle recenti modifiche del Testo Unico Ambientale (D.Lgs.vo 152/06) introdotte dal recepimento del pacchetto di direttive comunitarie sull’economia circolare ed in particolare dal D.Lgs. 116/2020, il cosiddetto “Decreto Rifiuti”.
Rifiuti da manutenzione del verde
I materiali derivanti dalle attività di manutenzione del verde (art. 185) pubblico o privato non sono classificati come rifiuti se:
- sono costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- derivano da buone pratiche colturali;
- siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.
Se impiegati in processi diversi da quelli sopraindicati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006.
Se i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti, devono essere qualificati come “rifiuti”, distinguendo le seguenti casistiche:
- rifiuti urbani: materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico o materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati (EER 200201);
- rifiuti speciali: materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un’attività d’impresa (non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies del D.lgs 116/2020).