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Addetto sicurezza Laser: un nuovo servizio PAS

6 minuti di lettura
17 Gennaio 2024 Stampa

Il nuovo servizio Pas consente di supportare le aziende nella gestione dei rischi derivanti dall’utilizzo dei laser attraverso una valutazione specifica del rischio da radiazioni ottiche artificiali (Dvr Roa), e una possibilità di proporre la figura professionale dell’Addetto Sicurezza Laser.
L’Addetto Sicurezza Laser è un tecnico che le aziende che utilizzano certe tipologie di laser (classe 3B o 4) sono tenute a nominare per valutare e controllare i i rischi connessi all’utilizzo di determinate attrezzature.

Come si valuta il rischio per sistemi Laser?

L’art. 216 del D.lgs. 81/08 prescrive che la valutazione tenga dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
Pertanto una fonte di informazione imprescindibile per valutare il rischio ROA è il manuale d’uso e manutenzione della sorgente/apparato.
Nello specifico, per quanto riguarda i sistemi LASER, lo stesso art. 216 prevede che ai fini della valutazione del rischio si presti particolare attenzione ad “una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe”.
Ciò in quanto – nel caso delle sorgenti LASER – la norma EN IEC 60825-1 richiede al fabbricante di classificare il laser e di indicare le avvertenze di sicurezza e i dati di emissione (potenza, diametro del fascio, DNRO, caratteristiche dei di DPI etc.) necessarie ai fini di una corretta valutazione del rischio.

La classificazione dei Laser

L’assenza della classificazione del Laser e/o delle informazioni essenziali di sicurezza che il costruttore è tenuto a fornire ai sensi della norma di prodotto si configurano come una non conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08.

La classificazione dei laser si basa sul concetto di limite di emissione accessibile (LEA), che viene definito per ogni classe di laser. Il LEA considera non solo l’emissione del prodotto laser ma anche l’accesso umano a tale emissione. I laser sono raggruppati in 8 classi: quanto più alta è la classe, tanto maggiore è il possibilità di provocare danni.

Distanza Nominale di Rischio Oculare

Un altro elemento fondamentale ai fini della valutazione del rischio, che deve essere fornita dal costruttore ai fini della commercializzazione dei Laser in classe 3B e 4, quando rilevante ai fini della sicurezza, è la DNRO: Distanza Nominale di Rischio Oculare.

La norma prescrive l’obbligo da parte del produttore di fornire la DNRO anche per Laser di classe inferiore alla 3B e 4, se questa risulta rilevante ai fini della gestione della sicurezza. Tale parametro può essere utilizzato come punto di partenza per una corretta gestione della sicurezza dell’apparecchio: a seconda di quanto sia la distanza alla quale il laser è in grado di procurare un danno, si può decidere come dimensionare le misure di prevenzione e protezione: se la DNRO è di pochi centimetri sarà sufficiente l’utilizzo di opportuni DPI oculari per il solo operatore; viceversa nei casi in cui la DNRO sia dell’ordine dei metri, sarà necessario delimitare un ambiente completamente isolato ad accesso controllato con interblocchi nel quale utilizzare l’apparecchio laser (Zona Laser Controllata), con obbligo di impiego di DPI idonei per tutti coloro che si trovino in tale area.

La DNRO è pertanto uno strumento indispensabile ai fini della valutazione del rischio laser e per la determinazione delle misure di prevenzione e protezione fondamentali, tra cui la delimitazione dell’ Area Laser controllata, le caratteristiche dell’area di installazione, la classificazione del personale addetto etc.

Cosa si intende per “personale qualificato” per la sicurezza da radiazioni ottiche non coerenti e quali requisiti deve avere ai fini della valutazione dei rischi da radiazioni ottiche non coerenti?

Tra gli obblighi del Datore di lavoro vi è quello di valutare e, se del caso, misurare e/o calcolare i livelli di radiazioni ottiche non coerenti ai quali sono esposti i lavoratori e, sulla base di queste valutazioni, attuare le necessarie misure di tutela. Ai sensi dell’art. 181 comma 2 del D.lgs.81/08 il Datore di lavoro deve avvalersi di “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

Il personale qualificato

Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche non coerenti richiesta per la specifica attività
lavorativa e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva, secondo i requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/08.

La dicitura personale qualificato definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione sulla valutazione richiesta per lo specifico agente di rischio conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. Inoltre, nei casi in cui ai fini della valutazione del rischio siano richieste competenze di misura e/o di calcolo degli agenti fisici, i datori di lavoro devono accertarsi che i fornitori di servizi dispongano delle competenze specialistiche, dell’esperienza e degli strumenti adeguati per effettuare la valutazione in maniera corretta.
In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso e sui soggetti autorizzati alla valutazione e all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il personale qualificato essenzialmente sulla base:

  • del curriculum
  • del rispetto delle norme di buona prassi applicabili al settore specifico
  • del prodotto finale: Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi

Il datore di lavoro valuta l’idoneità del personale qualificato essenzialmente sulla base del curriculum professionale posseduto in riferimento al possesso dei suddetti requisiti.
Nei casi in cui, ai fini della valutazione del rischio, siano richieste competenze di misura e di calcolo su sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti, è da tenere presente che la valutazione dell’esposizione mediante misurazioni o calcoli è solitamente complessa e richiede competenze specialistiche.

Se è necessario effettuare una valutazione con misurazioni o calcoli, i datori di lavoro devono accertarsi che il personale qualificato individuato disponga delle competenze, dell’esperienza e degli strumenti adeguati per effettuare la valutazione.

Qualora siano richieste specifiche misurazioni su sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti, il personale qualificato incaricato dovrà utilizzare apparecchiature e metodologie appropriate e inoltre produrre una relazione tecnica conforme a quanto indicato dalle norme di buona tecnica applicabili.

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