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Sistri: le novità del Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016

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22 Giugno 2016 Stampa

Il nuovo testo Unico SISTRI – in vigore dall'8 giugno

Sono entrate in vigore l'8 giugno 2016 le disposizioni del decreto ambiente 30 marzo 2016, n. 78, nuovo “Testo unico” SISTRI, volto ad ottimizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti grazie a procedure più veloci di comunicazione telematica dei dati ed alla riduzione degli oneri per le imprese.
l'attuazione delle novità più interessanti ed attese quali l'abbandono dei tanto criticati dispositivi elettronici come le chiavette USB e le black box, bisognerà attendere i futuri decreti attuativi.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, del decreto ambiente 30 marzo 2016, n. 78, è quindi entrato in vigore l’8 giugno il nuovo “Testo unico” SISTRI che mira a riordinare le norme che regolano il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti ponendo le basi per una sua ottimizzazione.

IL  nuovo Regolamento

Oltre ad alcune modifiche introdotte in questa occasione, il nuovo Regolamento prevede alcune norme che consentono l'adozione di successivi decreti attuativi grazie ai quali, ad esempio, dovranno essere ridotti i contributi d'iscrizione per le imprese che aderiranno al SISTRI solo volontariamente (quindi, pur non essendovi obbligate), oppure dovranno essere abbandonati i dispositivi elettronici introdotti col decreto 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI): chiavette USB, chiavette per l'interoperabilità e black box.

In merito alle procedure, l'art. 2, comma 1, del decreto n. 78/2016, demanda a uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente (MATTM), di natura non regolamentare, il compito di:
le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonchè quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle loro peculiarità, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche,
l'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, “che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento”.

Seguendo le orme del suo predecessore (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52), il nuovo Regolamento SISTRI risulta essere una sorta di ” testo di rifusione”, per riordinare e dare chiarezza a discipline che siano state oggetto di numerose modifiche, ma l'introduzione effettiva della maggior parte delle novità più interessanti ed attese viene rimandata.

Il motivo principale di questa scelta è costituito dal fatto che non si è ancora conclusa la procedura della gara indetta dalla Consip per l'individuazione del nuovo concessionario al quale dovranno essere affidate gestione e sviluppo del SISTRI.

Novità "interessanti"

In particolare, nell'indicare i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI, l'art. 4, comma 1, del DM n. 78/2016 prevede (rispetto al corrispondente art. 3 del precedente TU SISTRI ancora vigente) un rinvio espresso ai “soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 1,” del D.Lgs. n. 152/2006, e alle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo”, confermando in tal modo quanto previsto in deroga dal D.M. Ambiente 24 aprile 2014).

Proseguendo il comma 2 dell'art. 4, DM n. 78/2016, precisa talune categorie di enti e imprese che rientrano trai soggetti obbligati (tra queste, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale).

Infine, è sempre l'art. 4, del DM n. 78/2016 – al comma 3 – a indicare i soggetti che possono iscriversi al SISTRI in via facoltativa, stabilendo che:
“Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo”.

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