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Trasporto ADR: obbligo di nomina del consulente nella spedizione di merci e rifiuti pericolosi entro il 31 dicembre

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30 Novembre 2022 Stampa

La nostra associazione informa che l’ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminerà il 31 dicembre 2022.

Il punto 1.6.1.44 dell’ADR riporta infatti:

“Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.

Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, ovvero l’esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), l’esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), l’esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e l’esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”, che pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 saranno obbligati a nominare un consulente, anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

Ne consegue che la scadenza della sopra citata deroga avrà un impatto significativo, anche in termini economici, su di un considerevole numero di aziende, obbligate dall’anno venturo a confrontarsi con un ulteriore adempimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.

Confartigianato, insieme alle altre organizzazioni dell’artigianato, ha preparato una nota inter-associativa per chiedere urgentemente chiarimenti ai ministeri interessati (Trasporti, Sviluppo Economico, Ambiente e Sicurezza Energetica) in merito alle seguenti questioni:

  • definizione del campo di applicazione della disciplina di cui al Testo ADR al cap 1.6.1.44
  • identificazione delle aziende destinatarie dell’obbligo
  • e se, al pari delle altre categorie, possa essere esentata anche la figura dello speditore contenuta nella norma, essendo a nostro parere non perfettamente identificabile nella figura dello spedizioniere come disciplinata dal Codice civile.

Senza alcuna distinzione in base alla dimensione e alla tipologia delle aziende interessate, infatti, la norma impatterebbe anche sulle imprese che dovessero effettuare anche una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

A tal proposito, avendo Confartigianato Trasporti acquisito un parere tecnico-legale in merito, nel confronto con l’Autorità italiana preposta, la Confartigianato sta portando avanti una linea sindacale basata sul presupposto che, anche se lo speditore non è testualmente menzionato nelle disposizioni attuative nazionali, in attesa degli specifici provvedimenti di esenzione che dovranno essere emessi, l’esenzione prevista dal D.Lvo n.40/2000 sia applicabile anche a tutte le altre figure coinvolte nel trasporto di merci pericolose e nelle operazioni connesse, ivi compreso lo speditore.

Pertanto, l’azione confederale intrapresa tende a sollecitare il Governo italiano affinché provveda, entro il 31 dicembre 2022, ad emettere gli opportuni provvedimenti integrativi delle norme fin qui emanate, anche al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare difformità applicative da parte degli organi di controllo preposti.

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