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Nuova circolare sul mancato pagamento dei diritti di iscrizione all’Albo

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3 Luglio 2018 Stampa

Nuova circolare sul mancato pagamento dei diritti di iscrizione all’Albo

ll Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha emanato, lo scorso 4 maggio 2018, quattro circolari riguardanti la notifica dei provvedimenti di sospensione e cancellazione per mancato versamento dei diritti annuali d’iscrizione, la tempistica di verifica del DURC, la legittimità dei ricorsi pervenuti via PEC e la pubblicazione dei nominativi dei Responsabili tecnici.

Relativamente alla notifica dei provvedimenti di sospensione e cancellazione, il Comitato Nazionale ha chiarito che, qualora tale notifica per mancato versamento dei diritti d’iscrizione (sospensione fino al pagamento o cancellazione dopo dodici mesi di omesso pagamento) non vada a buon fine per PEC dell’impresa non valida e non funzionante e sua irreperibilità con il servizio postale, l’Albo dei gestori ambientali potrà ricorrere alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell’elenco delle imprese sospese o cancellate.

Questa pubblicazione costituirà a tutti gli effetti una notifica valida per l’azienda interessata (secondo quanto previsto dall’art.21 – bis della Legge 241/1990) e, dalla data di diffusione dell’elenco delle imprese, le stesse avranno 30 giorni di tempo per poter presentare eventuale ricorso presso il Comitato nazionale.

Nella circolare in questione viene, inoltre, indicata la seguente tempistica alle Sezioni regionali:

– Una volta decorso il termine del 30 aprile (che rappresenta la data di scadenza del pagamento dei diritti annuali), ogni sezione deve deliberare la sospensione, entro il 20 maggio successivo, per il mancato pagamento, con decorrenza dal 15 giugno, e notificarlo all’impresa interessata;

– Nei casi di mancata notifica (per PEC non funzionante o non valida) ogni sezione provvede a pubblicare i dati delle aziende morose sul sito web dell’Albo gestori entro il 1° giugno per provvedere alla loro sospensione;

La stessa procedura va seguita anche nei casi di cancellazione una volta trascorsi 12 mesi dal mancato pagamento della quota.

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